Coobbligato e impugnazione incidentale tardiva: la pronuncia delle Sezioni Unite

La Redazione
04 Aprile 2024

Le Sezioni Unite a 17 anni di distanza tornano sull’impugnazione incidentale tardiva e adesiva del coobbligato, enunciando in materia importanti principi di diritto.

Nella nuova ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, viene evidenziata la necessità di verificare se il principio fissato dalle stesse Sezioni Unite nel 2007 con la nota sentenza n. 24627/2007, possa essere applicato con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale adesiva.

Questi i principi di diritto enunciati:

  • l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale;
  • il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva;
  •  il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 8486 del 28 marzo 2024, stabiliscono che la mera disposizione dell'art. 334 c.p.c. non costituisce un ostacolo alla facoltà del coobbligato non appellante, notificata allo stesso l'impugnazione principale, di presentare gravame incidentale in ritardo e questo perché, in relazione a situazioni giuridiche soggettivamente complesse derivanti da un'obbligazione comune caratterizzata da una stessa ragione, il suddetto coobbligato non impugnante possiede un interesse qualificato che lo autorizza a utilizzare il mezzo d'impugnazione, anche se in ritardo, a seguito dell'impugnazione altrui diretta, contro il creditore.

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