Coobbligato e impugnazione incidentale tardiva: la pronuncia delle Sezioni Unite
04 Aprile 2024
Nella nuova ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, viene evidenziata la necessità di verificare se il principio fissato dalle stesse Sezioni Unite nel 2007 con la nota sentenza n. 24627/2007, possa essere applicato con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale adesiva. Questi i principi di diritto enunciati:
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 8486 del 28 marzo 2024, stabiliscono che la mera disposizione dell'art. 334 c.p.c. non costituisce un ostacolo alla facoltà del coobbligato non appellante, notificata allo stesso l'impugnazione principale, di presentare gravame incidentale in ritardo e questo perché, in relazione a situazioni giuridiche soggettivamente complesse derivanti da un'obbligazione comune caratterizzata da una stessa ragione, il suddetto coobbligato non impugnante possiede un interesse qualificato che lo autorizza a utilizzare il mezzo d'impugnazione, anche se in ritardo, a seguito dell'impugnazione altrui diretta, contro il creditore. |