Abusivo esercizio dell’attività finanziaria da parte del servicer non iscritto all’albo ex art. 106 TUB
04 Aprile 2024
A prescindere dalla formale proposizione di un'opposizione all'esecuzione, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva e dei presupposti processuali dell'esecuzione forzata. Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della l. n. 130/1999, i servizi di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento - affidati dalla società cessionaria o emittente i titoli - sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993. L'ordinamento riserva al servicer iscritto all'albo ex art. 106 TUB le attività di controllo e gestione delle operazioni di cartolarizzazione (cfr. supra, pag. 2), e non già quelle di mera riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della l. n. 130/1999, laddove, pare ricavarsi dai contenuti della Circolare Banca d'Italia n. 288/2015, il delegante assolva ai compiti deputati al servicer. Pertanto, servicing, società non iscritta all'albo ex art. 106 TUB, risulta esercitare attività riservata a soggetti sottoposti alla vigilanza informativa della Banca d'Italia (e, per tale ragione, necessariamente iscritti all'albo tenuto dall'Autorità di vigilanza ex art. 106 TUB). Come diffusamente opinato nella giurisprudenza di merito (Cfr. ex multis Trib. Monza 22 gennaio 2024; Trib. Torre Annunziata 15 febbraio 2024) la mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB del soggetto che, quale mandatario del creditore procedente, esercita l'azione esecutiva, concretizzandosi nella violazione degli artt. 106 TUB e del comma 6 dell'art. 2 della l. n. 130/1999, determinerebbe, ex art. 1418, comma 1, c.c. la nullità dell'atto negoziale di conferimento dei poteri di rappresentanza della mandataria; detta invalidità, nel caso concreto, si riverberebbe ex art. 77 c.p.c. sulla legittimazione processuale della mandataria servicing, ciò che imporrebbe al GE di disporne la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c.; il rimedio divisato, peraltro, risulterebbe necessario in considerazione della temuta insufficienza delle sanzioni interne all'ordinamento bancario. La Corte di cassazione (Cass. civ. 18 marzo 2024, n. 7243) ha tuttavia recentemente sposato opposto ed alternativo indirizzo interpretativo, alla stregua del quale la eventuale mancata iscrizione all'albo 106 TUB del mandatario, procuratore del creditore procedente e/o comunque rappresentante della società veicolo cessionaria di credito bancario cartolarizzato, non ha rilevanza “civilistica”, bensì meramente interna all'ordinamento bancario. E' infine doveroso evidenziare che, a presidio dell'accertamento e della repressione di eventuali condotte vietate, questo giudice si faccia carico della segnalazione alla Autorità di vigilanza e alla Procura della Repubblica in sede del possibile esercizio abusivo di attività finanziaria riservata da parte del servicer servicing e/o delle persone fisiche ad esso preposte. Per questi motivi, il Tribunale manda alla cancelleria perché trasmetta copia (telematica e cartacea) del presente verbale, nonché delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, e della istanza di sospensione dell'esecuzione formulata da - alla Banca d'Italia, all'indirizzo bancaditalia@pec.bancaditalia.it; - alla Procura della Repubblica in sede (per le valutazioni in ordine alla integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 132 TUB). |