Compenso OCC: necessaria la liquidazione del giudice

La Redazione
04 Aprile 2024

Il Tribunale di Forlì ribadisce che, ai sensi dell’art. 71, comma 4, CCII, il compenso dell’OCC deve essere liquidato dal giudice, al termine della fase esecutiva, tenendo conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore.

Con un decreto di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi (OCC) ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, il Tribunale di Forlì (ribadendo un proprio indirizzo, v. Trib. Forlì, 13 luglio 2023, est. Branca) ha affermato che “Non può ritenersi ammissibile una proposta che preveda nel piano che il compenso autodeterminato tra debitore e OCC sia corrisposto integralmente, senza la liquidazione del Giudice, nel corso della procedura, così sottraendosi al controllo e alla valutazione del Giudice”.

Precisa infatti il Tribunale che “a differenza di quanto avveniva con il Piano del Consumatore disciplinato dalla legge 3/2012, il CCII ha modificato la disciplina in merito al compenso dell'OCC prevedendo espressamente, all'art. 71, comma 4, CCII, che lo stesso debba essere liquidato dal Giudice, al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica dell'integrale esecuzione del piano, dovendosi in quella sede tenere conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento”.