Crediti professionali non prededucibili nel concordato semplificato

La Redazione
05 Aprile 2024

In tema di concordato semplificato, la Corte d’Appello di Trieste afferma la non prededucibilità dei crediti professionali nel concordato semplificato, l’accessibilità allo stesso anche da parte dell’insolvente e la possibilità di prevedere, con il piano, la soddisfazione parziale dei crediti prelatizi.

Vìola l'art. 6 CCII, richiamato dall'art. 25-sexies, comma 2, CCII, la proposta di concordato semplificato che prevede la prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della relativa domanda. Militano in tal senso il fatto che le disposizioni sulla prededuzione sono norme di stretta interpretazione, in quanto derogatorie delle regole del concorso, la non applicabilità in via analogica delle norme del concordato preventivo e la corrispondenza alla ratio dello strumento che nessuna categoria di soggetti possa godere di un trattamento di favore.

Queste le conclusioni della Corte d'Appello di Trieste, all'esito di un reclamo proposto da una società avverso il decreto del Tribunale di Udine che dichiarava inammissibile il ricorso per l'omologazione della proposta di concordato semplificato in ragione, tra l'altro, dell'inserimento tra i crediti prededucibili dei compensi spettanti ai professionisti per la predisposizione del piano.

In merito alla diversa questione relativa alla possibilità di accedere al concordato semplificato anche da parte dell'imprenditore insolvente, la Corte dissente dalle argomentazioni impiegate dal Tribunale di Udine e afferma che deve ritenersi che lo stato di insolvenza non precluda l'accesso al concordato semplificato, che non costituisce un istituto “premiale”, bensì una extrema ratio cui ricorrere quando, preso atto della impossibilità di un accordo con i creditori o comunque di trovare altre soluzioni concordate, rimane quale unica strada percorribile quella della liquidazione del patrimonio per evitare la liquidazione giudiziale.

Infine, sempre in disaccordo con la tesi del Tribunale, la Corte ritiene che, nel concordato semplificato, sia possibile prevedere una soddisfazione parziale dei crediti prelatizi, non essendo decisiva in tal senso la mancanza di una disposizione come quella di cui all'art. 84, comma 5, CCII.