Imposta di registro con termine decadenziale e procedura «ad hoc»

La Redazione
19 Aprile 2024

La controversia concerneva un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto alla rideterminazione dell’imposta di registro relativamente ad un atto notarile registrato nel gennaio 2018 avente ad oggetto la permuta di un bene presente con un bene futuro in corso di costruzione (che successivamente era emerso non essere tale). L’avviso veniva notificato nell’ottobre 2021 e l’Ufficio aveva fatto presente che, nell’ambito di una verifica effettuata nei confronti di una srl diversa dalla società ricorrente, era emerso uno schema fraudolento diretto a creare fittizi crediti IVA, realizzato attraverso trasferimenti immobiliari nel quale era coinvolto anche l’atto in questione.

L’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro deve essere notificato entro 3 anni dalla data di registrazione dell’atto a pena di decadenza. Laddove, poi, si tratti non di una riliquidazione della imposta sulla base del contenuto dell’atto registrato, ma di una diversa determinazione della stessa, basata su circostanze e fatti esterni all’atto, richiamati in motivazione e rispetto ai quali non è stato mai attivato un contraddittorio con il contribuente da parte dell’Ufficio, quest’ultimo dovrebbe procedere diversamente, ossia non con l’avviso di liquidazione ma con la procedura prevista per l’accertamento.

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