Nota di variazione in diminuzione IVA: possibile anche per i crediti ammessi alla liquidazione generale dei beni

La Redazione
09 Aprile 2024

Con la risposta n. 88/2024 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la procedura ex art. 14 disp. att. trans. c.c. rientra tra le procedure per le quali, in caso di infruttuosità, è possibile ricorrere all'articolo 26 del decreto IVA, nel testo vigente ratione temporis.

La procedura di liquidazione generale dei beni di cui all'art. 14 delle disposizioni di attuazione del Codice civile è riconducibile tra le procedure in relazione alle quali, in caso di infruttuosità, il creditore può emettere una nota di variazione in diminuzione IVA ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. n. 633/1972 (decreto IVA).

Qualora la procedura sia stata avviata prima del 26 maggio 2021 – entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021) che ha modificato la disciplina delle variazioni IVA – egli dovrà attendere la conclusione della procedura stessa.

Ciò è, in sintesi, quanto ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 88/2024 avanzata da una società titolare di un credito ammesso al passivo di una procedura di liquidazione generale dei beni.

I dubbi risolti dall'Agenzia originavano dalla formulazione del citato art. 26, che rinvia alle “procedure concorsuali” senza alcuna specifica elencazione. A tal proposito, nella risposta si ricorda che l'art. 16 delle disposizioni di attuazione del Codice civile rinvia – per la liquidazione generale dei beni – alle disposizioni che regolano la liquidazione coatta amministrativa, le quali a loro volta rinviano alle disposizioni che disciplinano il fallimento (ora liquidazione giudiziale) in relazione agli effetti dell'apertura della procedura per i creditori e al funzionamento delle procedure volte al soddisfacimento delle loro ragioni.