Contratti bancari: trasparenza bancaria e obblighi informativi delle banche
11 Aprile 2024
1. L'attività bancaria: cenni essenziali La banca svolge attività di intermediazione nella circolazione del denaro, interponendosi tra quanti offrono denaro e quanti lo richiedono. L'attività bancaria consiste, infatti, principalmente nell'esercizio di due operazioni tra loro funzionalmente connesse: la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito (art. 10 D.Lgs. 385/1993, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito per brevità "TUB"). Le operazioni di raccolta del denaro rappresentano un costo per le banche, poiché devono remunerare (con il pagamento degli interessi) i clienti che depositano o investono il proprio denaro, e per questo sono qualificate operazioni passive. Con i soldi procacciati dai risparmiatori (c.d. provvista), le banche esercitano l'attività di erogazione del credito a beneficio di imprese, enti pubblici e singoli individui, dalla quale ricavano un utile (operazioni attive: ad esempio il mutuo, lo sconto, l'apertura di credito, l'anticipazione bancaria). Il guadagno della banca è dunque rappresentato dalla differenza tra il costo, in termini di interessi passivi, della raccolta del risparmio, e i maggiori interessi attivi percepiti mediante l'erogazione del credito. Per quanto quella descritta sia una attività di impresa commerciale come tante altre, finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi (art. 2195 c.c.; art. 10 TUB), l'impresa creditizia è soggetta a rigorosi controlli perché coinvolge interessi generali costituzionalmente rilevanti, quali la tutela del risparmio, lo sviluppo economico e la stabilità del sistema finanziario (cfr. art. 47 Cost.: « La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito »). L'esistenza di un esplicito riconoscimento costituzionale del risparmio, ovviamente da tutelare, impone una serie di stringenti verifiche sulle banche e la loro operatività, aventi ad oggetto: a) la necessità di una autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea di concerto con la Banca d'Italia per l'esercizio dell'attività bancaria, subordinata alla ricorrenza di specifiche condizioni che garantiscano una sana e prudente gestione; b) l'esercizio di penetranti poteri di vigilanza da parte delle Autorità creditizie (Banca d'Italia, Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, Ministero dell'economia e delle finanze) e della Banca Centrale Europea; c) limiti alla partecipazione del capitale delle banche; d) una particolare disciplina delle crisi d'impresa e, per quanto qui più interessa, dei contratti per mezzo dei quali è esercitata l'attività bancaria di raccolta del risparmio ed erogazione del credito. 2. Esiste un obbligo a contrarre delle banche? È consolidato l'orientamento secondo cui un obbligo generale di far credito è estraneo allo statuto delle imprese bancarie, la cui attività, ai sensi dell'art. 5 TUB, deve ispirarsi ai principi di sana e prudente gestione e deve essere esercitata avendo riguardo alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario (Collegio di coordinamento ABF 6182/2013). Dalla natura privatistica dell'attività della banca discende l'impossibilità di immaginare in capo all'intermediario un “obbligo a contrarre”, che, non solo non è desumibile dai principi generali, ma finirebbe con porsi addirittura in contrasto con essi, ledendo la libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita (art. 41 Cost.). Ne consegue che la banca ha il diritto di valutare sempre le singole richieste di finanziamento, applicando i criteri di diligenza professionale, buona fede e correttezza e in assoluta aderenza al dettato della disciplina antiriciclaggio europea e nazionale. Se le determinazioni dell'intermediario sulla finanziabilità della clientela sono insindacabili, la banca deve comunque comportarsi con trasparenza, buona fede e correttezza, non solo in sede di esecuzione del contratto, ma anche durante le trattative (Trib. Firenze 2 maggio 2020 n. 1116). È dunque censurabile il comportamento dell'intermediario nel caso in cui il diniego di finanziamento non sia stato motivato o sia corredato da motivazione palesemente contraddittoria o arbitraria (ABF Roma n. 661/2014; ABF Milano n. 14547/2019; ABF Napoli n. 26055/2019) ovvero qualora l'intermediario non impronti le proprie relazioni d'affari (concessione, revoca o rinegoziazione del credito) a criteri di buona fede e correttezza ai sensi degli artt. 1337 e 1375 c.c. e alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (ABF Milano n. 3601/2013; ABF Napoli n. 5484/2019; ABF Milano n. 7355/2020; ABF Napoli n. 657/2021; ABF Roma n. 484/2021). 3. Introduzione alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, che siano resi noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. Le finalità della normativa sono, in sintesi: a) limitare il potere di mercato e l'autonomia contrattuale della banca (contraente ‘forte') e b) incentivare la concorrenza tra gli intermediari creditizi. I principi ispiratori della c.d. trasparenza bancaria sono:
Le norme recate dal Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), Capo I, del TUB (artt. 115-120 quater TUB) in tema di trasparenza bancaria costituiscono di fatto una modalità di erogazione del credito bancario, finalizzata a rimuovere/attenuare l'asimmetria informativa e contrattuale che caratterizza i rapporti banca-cliente (nonché ad accrescere la concorrenzialità del mercato): «fra i contraenti la banca è indubbiamente più forte rispetto al cliente sia per il possesso più ampio di conoscenze sia per la collocazione istituzionale» ( così nei lavori preparatori della L. 154/1992 sulla “trasparenza bancaria”). Occorre aggiungere che l'intermediario di regola predispone unilateralmente i documenti contrattuali sottoscritti dalla clientela. Le presenti brevi note si soffermano perlopiù sulle predette disposizioni di Trasparenza bancaria di carattere generale, ma il TUB prevede anche previsioni particolari in materia di credito al consumo, servizi di pagamento, credito immobiliare ai consumatori e conti di pagamento (tale frammentazione e sovrapposizione normativa pone, peraltro, significativi problemi di coordinamento tra le diverse disposizioni). Come detto, quelle in discorso sono regole – derogabili solo in senso più favorevole al cliente (art. 127 c. 1 TUB) – volte a garantire una informazione corretta, chiara ed esauriente, che favorisca la comprensione ex ante delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei servizi offerti dalla banca, al fine scongiurare il rischio che il cliente possa essere “sorpreso” ex post , ossia durante l'esecuzione del rapporto, dalle condizioni economiche e giuridiche applicate al finanziamento. A tale riguardo, la Banca d'Italia (Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche: “Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, di seguito anche “Disposizioni Trasparenza bancaria” consultabile sul sito www.bancaditalia.it) ha previsto standard minimi e generali di redazione dei documenti predisposti per la clientela (struttura dei documenti, informazioni essenziali da fornire, scelte lessicali, standardizzazione di alcune tipologie di contratti più diffusi) , che devono avere caratteristiche tali da garantire «la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e consapevoli». 4. Le regole di trasparenza bancaria In definitiva, la tutela che la disciplina di trasparenza bancaria accorda al contraente c.d. debole, soprattutto se consumatore, è duplice:
Le disposizioni sulla trasparenza bancaria – applicabili alle banche e agli intermediari finanziari che svolgono la propria attività in Italia ( ossia le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie; i soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB; Poste Italiane S.p.A., per le attività di Bancoposta ) – riguardano tutte le operazioni e i servizi di natura bancaria e finanziaria (tali disposizioni non si applicano ai servizi e alle attività di investimento e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento ). La disciplina sulla trasparenza tutela tutti i clienti. Alcune previsioni tuttavia sono pensate esclusivamente per i rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio, per definizione contraenti ‘deboli' . Le disposizioni in discorso “accompagnano” il cliente in ogni momento del rapporto banca-cliente, ossia:
È stato correttamente evidenziato che gli artt. 116 (Pubblicità), 117 (Contratti), 118 ( Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) e 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela) del TUB garantiscono l'effettività del principio di trasparenza dell'attività bancaria, strumentale a rendere chiaro e comprensibile all'utente medio il funzionamento del rapporto con la banca nonché a consentire la piena conoscenza da parte del cliente del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso associati, sia prima della conclusione del contratto, ossia in fase precontrattuale, sia in sede di stipulazione del contratto, sia nel corso della sua esecuzione (Cass. 1 agosto 2022 n. 23861, Cass. 13 settembre 2021 n. 24641). 5. Mutuo ipotecario: specifiche disposizioni di trasparenza bancaria Specifiche, più stringenti disposizioni di “trasparenza” sono previste per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale: oltre ai fogli informativi, gli intermediari mettono a disposizione, mediante copia asportabile, un “foglio comparativo” contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti. Tale documento elenca tutti i prodotti della specie offerti dall'intermediario, rinviando ai fogli informativi per la pubblicizzazione delle rispettive condizioni; indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici dei mutui, secondo modalità che agevolano la clientela nella comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta inoltre, per ciascuno dei mutui in questione, almeno il tasso di interesse, la durata minima e massima del mutuo, le modalità di ammortamento, la periodicità delle rate, il TAEG, l'esempio di importo della rata di ciascun mutuo, in conformità di quanto riportato nei relativi fogli informativi. È importante ricordare che l'art. 2 c. 5 DL 185/2008 conv. in L. 133/2008 prevede che le banche e gli altri intermediari che offrono mutui a tasso variabile garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale debbano anche offrire mutui della specie indicizzati al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE, il cui tasso complessivo deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Regole specifiche su pubblicità, informazioni personalizzate e assistenza precontrattuale al consumatore sono state previste relativamente al credito immobiliare ai consumatori. In particolare, dopo avere acquisito dal consumatore le informazioni sulle sue esigenze e sulla sua situazione finanziaria, l'intermediario è tenuto a fornirgli gratuitamente il prospetto informativo europeo standardizzato (PIES), contenente le informazioni personalizzate necessarie per consentire un confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata e consapevole. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata. In questa fase il consumatore ha anche diritto a ottenere gratuitamente informazioni sulla documentazione precontrattuale fornita, sul prodotto offerto e sugli effetti del contratto in termini di obblighi economici e conseguenze in caso di inadempimento. I sette giorni decorrono da quando si riceve l'offerta di finanziamento da parte dell'intermediario; durante questo periodo l'offerta è vincolante per il finanziatore e può essere accettata dal consumatore in qualsiasi momento. 6. Conclusioni La disciplina di trasparenza bancaria - fondamentale per proteggere i diritti e gli interessi dei consumatori - persegue molteplici obiettivi:
|