Marzo 2024: accettazione della nomina ad amministratore, opzione put, cessione totalitaria di partecipazioni, cash pooling

La Redazione
10 Aprile 2024

Nel mese di Marzo la Cassazione si è occupata di opzione put, approvazione del progetto di bilancio e voto del socio dissenziente, di accettazione della nomina ad amministratore di società, presupposti per l'irrilevanza penale, ai fini della bancarotta, dei pagamenti infragruppo riconducibili al cash pooling, trasparenza nelle operazioni con parti correlate, elemento soggettivo nella bancarotta.

Necessaria l'accettazione della nomina ad amministratore di società

Cass. Civ. – Sez. I – 29 marzo 2024, n. 8559

L'accettazione della nomina ad amministratore di una società è necessaria, avendo i poteri degli amministratori fonte contrattuale; il rapporto di amministrazione, di natura contrattuale, si instaura mediante l'incontro dei consensi, avendo l'accettazione la funzione di perfezionare il relativo accordo.

In tema di esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. da parte del curatore, per fatti di "mala gestio" compiuti dall'amministratore, la natura contrattuale della responsabilità nei confronti della società poi fallita richiede l'accertamento dell'accettazione da parte dell'amministratore dell'atto di nomina; tale accettazione non richiede specifiche formalità, potendo risultare anche in modo tacito, dal compimento di atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare l'incarico.

Massima trasparenza nelle operazioni con parti correlate

Cass. Civ. – Sez. II – 28 marzo 2024, n. 8440

La normativa in tema di operazioni con parti correlate persegue l'obiettivo, fissato dall'art. 2391-bis, c.c., di assicurare la correttezza sostanziale delle operazioni, dando la prevalenza alla sostanza dei rapporti rispetto alla loro forma giuridica, nell'ottica della trasparenza e della tutela del mercato e degli investitori. Da qui la necessità di stringenti procedure di controllo, alle quali non sono estranei i sindaci. Essi, infatti, non possono limitarsi ad una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo l'obbligo di relazionare all'assemblea circa le criticità emerse per difetto di "correttezza sostanziale" delle dette operazioni.

Quando il cash pooling può salvare dalla bancarotta infragruppo

Cass. Pen. – Sez. V – (20 dicembre 2023) 27 marzo 2024, n. 12719

in materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurano necessariamente il reato di bancarotta e possono essere ricondotti all'operatività del contratto di cash pooling, ma a condizione che ne ricorra la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo e che, dunque, i consigli di amministrazione delle società interessate abbiano deliberato il contenuto dell'accordo, definendone l'oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili. Il passaggio di risorse da una società ad un'altra, anche facente parte dello stesso gruppo, deve essere qualificato come distrazione rilevante in presenza di una situazione di conclamata sofferenza della società deprivata, quando non vi sia garanzia di restituzione dei valori trasferiti e al di fuori di un credibile programma di riassestamento del gruppo, rivolto a superare, prioritariamente, le problematiche dell'ente in sofferenza.

Lecita l'opzione put: non contrasta con il divieto di patto leonino

Cass. Civ. – Sez. I – 25 marzo 2024, n. 7934

È lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società.

Il voto contrario del socio dissenziente sul progetto di bilancio

Cass. Civ. – Sez. I – 22 marzo 2024, n. 7874

L'art. 2475, comma 5, c.c., attribuisce all'organo amministrativo, nel suo complesso, la paternità di alcuni specifici atti ritenuti dal legislatore di maggiore portata, anche in funzione delle correlate responsabilità solidali derivanti, tra cui l'approvazione del progetto di bilancio. Di conseguenza, non può essere considerato abusivo il voto contrario espresso da un socio amministratore dissenziente, nel corso dell'assemblea dei soci, il quale lamenti che il progetto di bilancio posto in discussione in quella sede non era stato approvato -contrariamente a quanto imposto dallo statuto, oltre che dall'art. 2475, comma 5, c.c. - dall'organo amministrativo prima di essere portato all'assemblea.

Cessione totalitaria di partecipazioni: l'imposta di registro è in misura fissa

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 21 marzo 2024, n. 7613

In caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali (società target), anche nel caso di specifica pattuizione tra i contraenti di una clausola di price adjustment ovvero di una clausola di indemnity, la quale preveda, rispettivamente, una revisione (mediante incremento o riduzione) del prezzo ovvero una garanzia assicurativa (mediante il versamento di un'indennità compensativa della plusvalenza o della minusvalenza) a latere del prezzo, in dipendenza di sopravvenienze idonee ad incidere (in maius o in minus) sul valore del patrimonio netto della società, al quale è stata commisurata la determinazione originaria del valore e, di conseguenza, del prezzo delle azioni o delle quote al momento della cessione (data del closing), l'imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa - parte prima allegata al d.p.r. n. 131/1986, essendo preclusa all'amministrazione finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell'art. 20 d.p.r. n. 131/1986 (nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, l. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1084, l. 30 dicembre 2018 n. 145), dal momento che la suddetta pattuizione non è idonea ad alterare la causa né a mutare l'oggetto del contratto, al quale rimane estraneo, in coerenza con la sua "intrinseca natura" ed i suoi "effetti giuridici", il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali.

Irregolare tenuta delle scritture contabili: per la bancarotta documentale serve il dolo dell'amministratore, altrimenti è bancarotta semplice

Cass. Pen. – Sez. V – (17 novembre 2023) 7 marzo 2024, n. 9877

Per l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale non è sufficiente richiamare la mera trascuratezza della regolare tenuta delle scritture contabili, ma occorre accertare l'elemento psicologico dell'amministratore, chiarendo dalle modalità della condotta contestata la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'amministratore abbia avuto coscienza e volontà di realizzare l'oggettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento d'affari.

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