La nuova autorizzazione notarile ed il riempiego del corrispettivo
10 Aprile 2024
Il terzo comma dell'art. 21 del d.lgs. n. 149/2002 prevede che «Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo». Dalla lettura della norma sembrerebbe, quindi, che il notaio abbia la competenza di poter determinare anche le modalità del reimpiego di un corrispettivo eventualmente riscosso, senza eccezioni di sorta. Tuttavia, ad una lettura più attenta e soprattutto inserita nel «sistema» della volontaria giurisdizione, dobbiamo chiederci se il potere del notaio di determinare le «cautele» per il reimpiego del corrispettivo possa essere assimilabile al potere del giudice ove autorizzi il cosiddetto reimpiego del prezzo. La norma, infatti, non si riferisce all'autorizzazione al reimpiego tout court, bensì alla determinazione delle «cautele per il reimpiego. Sul punto sono astrattamente possibili due letture interpretative. Secondo una prima e restrittiva lettura, la norma in esame non attribuisce al notaio il potere di dare disposizioni per l'effettivo reimpiego del capitale, ma solo il potere di disporre cautele che consentano di non pregiudicare il futuro reimpiego del capitale; secondo questa interpretazione il reimpiego sarà soggetto ad una autonoma autorizzazione da parte del giudice tutelare. Secondo una diversa e più estensiva lettura, adottando un'interpretazione basata sui principi in materia di amministrazione di beni di soggetti incapaci in genere, senza enfatizzare eccessivamente il termine normativo «cautele», si potrebbe ritenere, invece, che la competenza ad autorizzare il reimpiego da parte del notaio abbia il medesimo spettro applicativo della previsione del cosiddetto reimpiego del prezzo in ambito giudiziale. Secondo questa interpretazione ne discenderebbe, come corollario, che ove il notaio autorizzi il compimento di un atto da parte del soggetto minore o incapace in genere, egli potrà autorizzare anche il reimpiego del capitale ricavato, anche se lo stesso si sostanzi nel compimento di un atto che avvenga senza il ministero notarile. Quest'ultima lettura, pur forzando il collegamento autorizzativo del notaio al ricevimento dell'atto notarile, sembra da preferirsi in quanto consente di non vanificare la ragione giustificatrice della riforma e di realizzare un'effettiva protezione del soggetto incapace. Pare a questo punto, per completezza, anche se non indicato nel quesito, estendere la riflessione sul reimpiego del corrispettivo anche al caso di amministrazione di beni ereditari; qui bisogna porsi qualche domanda in più dato che il terzo comma dell'art. 21 non contiene, con riguardo alla competenza a determinare le cautele per il reimpiego del corrispettivo, un riferimento espresso a tali beni; tuttavia, sempre per espressa previsione della riforma, il comma 1 del citato art. 21 attribuisce al notaio poteri autorizzatori anche nel caso di amministrazione di beni ereditari. Pure in questo caso si possono sostenere differenti interpretazioni. Si potrebbe, infatti, affermare che non vi sia alcuna differenza tra la disciplina del reimpiego in riferimento all'amministrazione del patrimonio di incapaci e all'amministrazione del patrimonio ereditario, di conseguenza il terzo comma del citato art. 21 dovrebbe essere applicato, analogicamente, anche in questo secondo caso. Al contrario, si potrebbe ritenere rilevante il silenzio della norma ritenendo che, in materia di beni ereditari, soprattutto ove non vi siano soggetti incapaci, il notaio non avrebbe la possibilità di determinare le cautele o dare indicazioni per il reimpiego del corrispettivo, rendendosi a tal fine necessaria una separata ed apposita autorizzazione giudiziale. Tale seconda interpretazione sembra, però, troppo rigida e non coerente con lo scopo della riforma, apparendo più corretto ritenere che al notaio spetti sempre di disporre in ordine al reimpiego anche in materia ereditaria, pure in questo caso al fine di realizzare la tutela che il legislatore sembra aver voluto attribuire alla funzione notarile in aggiunta alla funzione giurisdizionale, così attuando pienamente quel sistema del «doppio binario» nella materia della volontaria giurisdizione. |