Illegittima l’automatica revoca della patente in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo

La Redazione
10 Aprile 2024

Con la sentenza n. 52/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 214, comma 8, cod. strada, nella parte in cui prevede, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Preliminarmente, i giudici evidenziano che con la sentenza n. 246/2022, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, cod. strada (che sanziona l’analoga fattispecie di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro), «nella parte in cui dispone che “Si applica”, anziché “Può essere applicata”, la sanzione accessoria della revoca della patente». 

Nella richiamata sentenza del 2022 viene rilevato che «sul presupposto di una indifferenziata valutazione della condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la norma censurata vi ricollega, in modo uniforme e automatico, non graduabile secondo la gravità del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida, pur in presenza di una possibile eterogeneità di ragioni, sottese alla condotta integrante l’illecito amministrativo, senza che ciò possa essere valutato dall’organo preposto all’applicazione della sanzione accessoria medesima»; ha inoltre osservato che «[i]l denunciato automatismo preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro». La Corte aveva dunque concluso che «[c]iò costituisce violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa», e ha adottato una pronuncia sostitutiva, che ha trasformato la revoca della patente da sanzione automatica a sanzione applicabile previa valutazione del caso concreto operata dal prefetto (e dal giudice, in sede di impugnazione).

Nel caso esaminato, la Corte ha ribadito le conclusioni raggiunte con riferimento all’art. 213, comma 8, cod. strada. La norma oggetto del presente giudizio, infatti, presenta gli stessi vizi di quella relativa al veicolo sequestrato, imponendo in modo rigido la revoca della patente del custode e impedendo di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode. Inoltre, anche per l’illecito di cui all’art. 214, comma 8, cod. strada si può osservare che «l’effettività della custodia del veicolo costituisce il bene giuridico protetto […] mentre rimane in ombra l’esigenza di sicurezza della circolazione stradale» (così la sentenza n. 246/2022, con riferimento all’art. 213, comma 8, cod. strada).

In conclusione, l’art. 214, comma 8, cod. strada va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.