Danno da cose in custodia: il caso fortuito dovuto a fenomeni atmosferici interrompe il nesso causale?

La Redazione
11 Aprile 2024

Il custode del supermercato è esonerato da responsabilità in ragione del caso fortuito dovuto a fenomeni atmosferici imprevedibili. L'evento, causato da forti venti, gli ha impedito di rilevare tempestivamente la “velina” che ha causato la caduta del cliente.

In tema di danni derivanti da insidia, trova applicazione l'art. 2051 c.c., il quale stabilisce che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito». Esso è ipotizzabile «da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non può essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere» (Cass. n. 15761/2016, Cass. n. 2094/2013, Cass. n. 15720/2011, Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 8157/2009). Nel caso di specie risulta ravvisabile e sussistente il caso fortuito che esonera da responsabilità il custode il quale, data la repentinità e imprevedibilità dell'evento generato da acclarati fenomeni atmosferici, non ha potuto avere tempestiva contezza dell' insidia insorta e adoperarsi tempestivamente per eliminare gli elementi di intralcio presenti dinanzi alla porta d'ingresso del supermercato, in particolare la “velina” trasportata nella immediatezza dei fatti dal forte vento della giornata. L'imprevedibilità e repentinità della presenza della “velina” integra il caso fortuito tale da interrompere il nesso causale tra la "res" e l'evento lesivo ed escludere la responsabilità del custode.

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