Danno da cose in custodia: il caso fortuito dovuto a fenomeni atmosferici interrompe il nesso causale?
11 Aprile 2024
In tema di danni derivanti da insidia, trova applicazione l'art. 2051 c.c., il quale stabilisce che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito». Esso è ipotizzabile «da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non può essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere» (Cass. n. 15761/2016, Cass. n. 2094/2013, Cass. n. 15720/2011, Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 8157/2009). Nel caso di specie risulta ravvisabile e sussistente il caso fortuito che esonera da responsabilità il custode il quale, data la repentinità e imprevedibilità dell'evento generato da acclarati fenomeni atmosferici, non ha potuto avere tempestiva contezza dell' insidia insorta e adoperarsi tempestivamente per eliminare gli elementi di intralcio presenti dinanzi alla porta d'ingresso del supermercato, in particolare la “velina” trasportata nella immediatezza dei fatti dal forte vento della giornata. L'imprevedibilità e repentinità della presenza della “velina” integra il caso fortuito tale da interrompere il nesso causale tra la "res" e l'evento lesivo ed escludere la responsabilità del custode. |