Cosa si intende per sussidiarietà dell’azione di ingiustificato arricchimento?

Cesare Taraschi
11 Aprile 2024

La pronuncia in esame ha ad oggetto l'ambito applicativo dell'azione di ingiustificato arricchimento ed, in particolare, la sussistenza del requisito di residualità della stessa ex art. 2042 c.c. nel caso in cui risulti esperibile dall'impoverito un'azione generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c., nei confronti di un terzo.

Massima

La sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, di cui all'art. 2042 c.c., esclude l'esperibilità di detta azione qualora l'impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, sulla base di una valutazione da compiersi in astratto, un' “altra azione” - anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. - nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito.

Il caso 

Tizio conveniva in giudizio Caio, dinanzi al tribunale di Parma, chiedendone la condanna al pagamento del saldo del prezzo di una vendita di quota latte intercorsa tra loro; in via subordinata e sussidiaria, esercitava l'azione di ingiustificato arricchimento per il godimento della quota latte in capo al convenuto nell'arco di circa sette anni. Il tribunale adito rigettava entrambe le domande, ossia quella di pagamento del prezzo residuo, in ragione del mancato avveramento della condizione sospensiva consistente nel recepimento del trasferimento della quota latte sul bollettino Aima, e quella di arricchimento senza causa, per mancanza del requisito della residualità.

In appello, invece, veniva accolta la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.   

Il convenuto Caio proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per difetto di residualità, posto che la corte d'appello di Bologna aveva errato nell'escludere implicitamente che Tizio potesse esperire un' “altra azione” (ex art. 2042 c.c.) in luogo di quella ex art. 2041 c.c., ossia quella risarcitoria nei confronti della p.a. responsabile del ritardo nella validazione della cessione della quota.

La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria, rimetteva la trattazione della causa alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione relativa ai presupposti dell'azione di arricchimento senza causa e, in particolare, al suo carattere residuale rispetto all'esercizio di una azione di risarcimento del danno nei confronti di un terzo.

La questione

La pronuncia in esame ha ad oggetto l'ambito applicativo dell'azione di ingiustificato arricchimento ed, in particolare, la sussistenza del requisito di residualità della stessa ex art. 2042 c.c. nel caso in cui risulti esperibile dall'impoverito un'azione generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c., nei confronti di un terzo.

Le soluzioni giuridiche

La sussidiarietà che caratterizza l'azione di ingiustificato arricchimento si desume dall'art. 2042 c.c., secondo cui “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. In sostanza, l'azione di arricchimento senza causa è ammissibile solo se l'impoverito non può altrimenti “esercitare un'altra azione” in giudizio per farsi indennizzare.

Tale “altra azione” presenta due tratti salienti: l'atipicità (con conseguente superamento dell'idea di tipicità delle azioni giudiziarie) ed il suo essere un diritto/potere rivolto ad ottenere un provvedimento di merito (quale che sia) sul diritto fatto valere in giudizio (con conseguente superamento dell'idea dell'azione in senso cd. concreto: come provvedimento di merito favorevole all'attore).

In particolare, in relazione al primo requisito, non vi sono ragioni, secondo la Suprema Corte, per negare che l'“altra azione” esperibile dall'impoverito, la cui sussistenza esclude l'ammissibilità dell'azione di arricchimento, possa essere “atipica”, atteso che la teoria del diritto di azione ha consentito di superare i limiti propri di un sistema di tutela giurisdizionale che ancora avvertiva l'influenza del carattere di tipicità delle azioni proprio del diritto romano classico, ed ha costruito l'azione come “atipica” nella sua essenza, cioè come diritto processuale che ha per presupposto la semplice affermazione della titolarità di un diritto sostanziale, riconosciuto come tale dall'ordinamento, e per contenuto il potere di ricorrere alla tutela giurisdizionale statale, senza che sia necessario invocare delle norme giuridiche che ricolleghino di volta in volta tale potere al singolo diritto e/o alla singola violazione da far valere in giudizio. In sintesi, sulla base sia dell'interpretazione letterale, che di quella sistematica, il carattere della atipicità può riguardare pure l' “altra azione” di cui all'art. 2042 c.c.  

Tale conclusione, però, non era pacifica prima del recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, avendo una parte della giurisprudenza di legittimità ritenuto di dover mitigare la sussidiarietà in astratto (l'unica compatibile con i due menzionati tratti del concetto moderno dell'azione) adottando praeter legem la soluzione secondo cui l'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento era condizionata alla mancanza - accertabile anche d'ufficio - di un'azione “tipica”, da intendersi come azione derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una (peraltro non meglio identificata) “fattispecie determinata”.

Ciò aveva reso ammissibile l'azione di arricchimento senza causa (anche) quando l'altra azione esperibile dall'interessato fosse prevista da “clausole generali”, e in particolare si trattasse dell'azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (in tal senso, Cass. civ., 17 gennaio 2020, n. 843; Cass. civ., 22 novembre 2017, n. 27827; Cass. civ., 22 marzo 2012, n. 4620). In altre parole, l'esperibilità di un'azione sulla base di una clausola generale non sarebbe stata “tipica” e, quindi, non avrebbe escluso (in forza della clausola di sussidiarietà/residualità) l'azione di arricchimento senza causa.

Con la sentenza n. 33954/2023, le Sezioni Unite, sanando la discrasia giurisprudenziale, hanno chiarito che l'art. 2042 c.c. configura la regola della sussidiarietà in termini generali, senza distinguere tra le diverse azioni proponibili in via principale, così rigettando nettamente il precedente orientamento che reputava sempre ammissibile l'azione di arricchimento, ove l' “altra azione” proponibile fosse fondata su “clausole di carattere generale”. Ciò perché l'idea sottesa all'art. 2042 c.c. “è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare”.

Un distinto profilo di atipicità concernente l' “altra azione” ex art. 2042 c.c. è che essa – al fine di escludere l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa - non necessita di avere come legittimato passivo il soggetto che si è arricchito, posto che né dal testo dell'art. 2042 c.c., né dal sistema, traspare alcun indizio che il destinatario dell'altra azione debba coincidere con il destinatario dell'azione di arricchimento senza causa (in tal senso ex multis, già prima di Cass. S.U. n. 33954/2023, Cass. civ., 17 gennaio 2020, n. 843).

Nel caso oggetto della pronuncia in esame, alla luce dei predetti principi, ben aveva fatto il giudice di primo grado a dichiarare inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, poiché essa non aveva il carattere di sussidiarietà/residualità richiesto dall'art. 2042 c.c., in considerazione della circostanza che l'impoverito attore avrebbe potuto proporre una domanda di risarcimento del danno nei confronti della p.a. per la mancata validazione del contratto di cessione della quota latte, avendo la sentenza della corte d'appello di Bologna richiamato l'illegittima sospensione del procedimento di validazione, cosicché l'ulteriore dilazione di quest'ultima era stata connotata da negligenza della p.a., tale da legittimare un'azione risarcitoria da parte del cedente (impoverito).

La diversa interpretazione fornita dal giudice d'appello in ordine al concetto di sussidiarietà, pur fondata su un orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, non appariva più attuale dopo l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, sicchè la Suprema Corte, con la pronuncia in esame, in accoglimento del primo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice d'appello in diversa composizione.

Osservazioni

La pronuncia in commento risulta condivisibile, essendo conforme al recente arresto con cui le Sezioni Unite hanno esaminato e risolto la questione inerente al modo di atteggiarsi del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., in particolare in relazione all'interrogativo se sia da seguire la tesi secondo cui l'azione di arricchimento non è ammessa solo ove quella svolta in via principale abbia titolo in un contratto o nella legge, oppure se la residualità valga sempre, quale che sia l'azione che si fa valere.

Invero, alla tesi più rigorosa della sussidiarietà in astratto - secondo cui, a precludere la tutela residuale dell'azione di ingiustificato arricchimento, sarebbe stata sufficiente l'astratta sussistenza di un'altra azione, indipendentemente dal fatto che essa fosse stata infruttuosamente esercitata ovvero non fosse più esercitabile per prescrizione o decadenza (in tal senso, Cass. civ., 16 febbraio 2023, n. 4909; Cass. civ., 9 aprile 2018, n. 8694; Cass. civ., 30 agosto 2017, n. 20528), si contrapponeva altra tesi più liberale, definita della cd. sussidiarietà in concreto, secondo cui l'impoverito poteva far ricorso all'azione ex art. 2041 c.c. ogniqualvolta non disponesse, in relazione alla specifica fattispecie concreta, di altro rimedio utile ad indennizzarlo della perdita, quale che fosse la ragione per cui ciò avveniva. Si era, così, sostenuto che “presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando l'altra azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale” (Cass. civ., 22 marzo 2021, n. 4620; Cass. civ., 17 gennaio 2020, n. 843; Cass. civ., 22 novembre 2017, n. 27827); e che, in relazione alle fattispecie contrattuali, a fronte della proposizione (separata o cumulativa) della domanda principale, il “filtro” della sussidiarietà opererebbe solo nel caso in cui quest'ultima sia stata rigettata in ragione della sua infondatezza nel merito, e non già per difetto del titolo posto a suo fondamento (vale a dire nel caso in cui la suddetta azione sia a priori insussistente: Cass. civ., 15 maggio 2023, n. 13203; Cass. civ., 20 novembre 2018, n. 29988).

Le Sezioni Unite hanno dapprima richiamato le due rationes poste a base del requisito della sussidiarietà, suscettibili di sostanziarne una configurazione in termini, rispettivamente, astratti o concreti, ossia, da un lato, il principio di certezza del diritto (in ossequio al quale si vorrebbe evitare che l'impoverito che disponga di altri mezzi di tutela – rispetto ai quali, per giunta, potrebbe essere maturata la decadenza o la prescrizione – si rivolga cionondimeno all'azione concorrente, con il rischio di un'indebita locupletazione), e, dall'altro, la natura equitativa del rimedio, che lo renderebbe esperibile “anche quando, pur essendo in concreto azionabili altri rimedi, essi siano, per qualsiasi ragione, concretamente preclusi”.

Partendo da tale premessa, le Sezioni Unite hanno aderito alla teoria della sussidiarietà in astratto, sul presupposto che occorra salvaguardare la volontà che è alla base dell'introduzione dell'art. 2042 c.c., “che è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare”.

Da tale opzione teorica di fondo viene fatta discendere l'insostenibilità di un discrimen fondato sulla diversa tipologia delle azioni suscettibili di essere proposte in via principale (riconducibili a disposizioni specifiche o a contratto, da un lato, e a clausole generali, dall'altro), e la conferma della preclusione all'esercizio dell'azione di arricchimento ogniqualvolta l'azione principale “sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito” (dunque, in primis, nei casi di prescrizione e decadenza).

Subito dopo, però, viene enucleata una serie di “temperamenti” alla regola posta in via generale, di volta in volta giustificati dalla prevalenza di concomitanti rationes predicabili al cospetto di fattispecie particolari. E così, nel caso in cui l'azione principale sia fondata su un titolo contrattuale, occorre distinguere le ragioni del mancato accoglimento della domanda principale di adempimento (o di risoluzione): ove queste conducano alla nullità o inesistenza del titolo, l'art. 2042 c.c. non impedisce la proponibilità della domanda di arricchimento senza causa, dal momento che l'originaria carenza del titolo impedisce la stessa riconduzione della fattispecie concreta a quella astratta, in tesi preclusiva dell'accesso alla tutela residuale; ove, invece, ferma restando la validità del contratto, la domanda principale (di adempimento o di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione) venga rigettata nel merito (vale a dire, essenzialmente, per mancata prova della sussistenza del pregiudizio), allora lo sbarramento correlato al requisito della sussidiarietà torna ad applicarsi, in ragione della duplice ratio di “sanzionare” il contegno inerte o inefficace dell'attore e di impedirgli l'aggiramento dell'assetto allocativo cristallizzatosi all'esito del suddetto rigetto.

Eccezione a tale schema è rappresentata dai casi di nullità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico: in questo caso, l'esigenza di evitare la frode alla legge e, comunque, l'aggiramento di norme indisponibili, poste a tutela di interessi generali, impedisce di agire ex art. 2041 c.c.

In definitiva, secondo la tesi propugnata dalle Sezioni Unite, seguita anche dalla pronuncia in commento, va ripudiata la soluzione che reputa sempre ammissibile l'azione di arricchimento allorché la diversa azione proponibile sia fondata su clausole di caratteregenerale, e tanto al fine di evitare, ad esempio in caso di potenziale concorso tra azione principale (risarcitoria da responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. oppure precontrattuale ex art. 1337 c.c.) ed azione di arricchimento, fenomeni di concorso integrativo o addirittura alternativo, nonché elusioni della norma, soprattutto qualora si ammetta che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nel caso in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare.

Pertanto, la proposizione dell'azione di arricchimento è ammissibile in caso di rigetto della domanda risarcitoria per ragioni che consentano di affermare la carenza del titolo posto a fondamento (nel caso di carenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale ovvero in presenza di elementi impeditivi). E, in tutti casi di accertata esclusione della fondatezza della domanda ex art. 2043 c.c., per la mancanza, nella condotta dell'arricchito, dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma, oppure di quella ex art. 1337 c.c., per il mancato riscontro della violazione della regola della buona fede nella condotta del convenuto, resta esclusa la stessa sussistenza ab origine di un titolo fondante una domanda suscettibile di essere avanzata in via principale, con conseguente proponibilità dell'azione residuale.

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