ADR: opposizione del socio-debitore all’omologa

La Redazione
11 Aprile 2024

Il Tribunale di Sulmona decide una controversia avente ad oggetto l’opposizione di due soci-debitori avverso l’omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da una società in house in situazione di crisi.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e seguenti del Codice della Crisi, l'interesse legittimante dei soci-debitori della ricorrente ad opporsi all'omologa del piano non può che concernere il pregiudizio che, in conseguenza dell'omologa stessa, si prospetti circa il valore della partecipazione sociale e le prospettive di redditività dell'investimento.

Così ha affermato il Tribunale di Sulmona nel rigettare l'opposizione dei soci debitori all'omologa domandata da una società a partecipazione pubblica, legittimata ex art. 14 d.lgs. n. 175/2016 (TUSPP) all'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti.

Su altro fronte, gli opponenti sollecitato un'integrazione del parere del Commissario in ragione delle segnalazioni da questi fatte in relazione a delle “opacità circa le opportune analisi di sensitività, circa le condizioni di avveramento del piano, circa le ipotesi di worst case e best case, soprattutto in relazione a un ciclo attivo di produzione così particolare e problematico”. Sul punto, il Tribunale rileva come il Commissario si sia opportunatamente limitato a prospettare gli (ineliminabili) profili di rischio che potranno, in base ad una valutazione astratta e ipotetica, non già “prognostica”.