Usucapione di immobili: il termine di prescrizione rimane sospeso tra coniugi

La Redazione
12 Aprile 2024

Oggetto della causa in esame è il rigetto da parte del giudice delegato al fallimento della domanda di rivendica presentata dalla moglie del fallito, la quale aveva sostenuto di essere proprietaria del 50% della proprietà degli immobili acquisiti all’attivo del fallimento, rientranti nella comunione legale degli acquisti dei coniugi ovvero, in subordine, perché ne aveva acquisito la proprietà per usucapione.

Anche il Tribunale di Matera rigetta l'opposizione della donna, ritenendo che il terreno acquistato dal fallitoin costanza di matrimonio con l'opponente ma per l'esercizio dell'impresa, rientrasse nella comunione de residuo e non ricadesse nel regime di comunione legale.

Il caso in questione arriva nuovamente in Cassazione, post riassunzione della lite, dove la moglie del fallito sostiene che il disposto dell'art. 2941, n. 1, c.c., preordinato a impedire l'acquisto per usucapione al fine di conseguire il risultato vietato dall'art. 781 c.c., non sarebbe più applicabile, a suo dire, «una volta che questo divieto è venuto meno, essendo preferibile valorizzare le posizioni individuali dei membri della famiglia».

La doglianza è infondata. L'art. 1165 c.c. stabilisce che «le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione». L'art. 2941 c.c. prevede che «la prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi».

Il combinato di entrambe le norme evidenzia come non sia possibile «la maturazione dei termini utili all'usucapione da parte di un coniuge su un bene appartenente all'altro coniuge in costanza di matrimonio, come ha correttamente ritenuto il giudice di merito».

Pertanto, ne consegue il rigetto del ricorso in oggetto e la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.

(tratto da: dirittoegiustizia.it)

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