Possibili gli acconti sul compenso dell’OCC: nuova pronuncia del Tribunale di Napoli

La Redazione
12 Aprile 2024

L’art. 71 CCII non impedisce la previsione di acconti a favore dell’OCC al momento della omologazione, considerato il disposto dell’art. 15, comma 2, d.m. n. 202/2014.

La disposizione di cui agli artt. 71 e 81, comma 4, CCII deve essere intesa nel senso che il giudice, pur nel rispetto della propria autonomia, liquida il compenso all'OCC al termine della fase esecutiva, facendo riferimento a quanto eventualmente convenuto con il debitore e nel rispetto di quanto già previsto, anche in termini di soddisfazione dei creditori, nel piano omologato.

L'art. 71 CCII non impedisce la previsione di una corresponsione di un acconto a favore dell'OCC al momento della omologazione del piano atteso che la predetta possibilità trova la sua fonte normativa nell'art. 15, comma 2, d.m. n. 202/2014 che espressamente ammette gli acconti sul compenso finale all'OCC. In ipotesi di esito negativo della procedura, tali acconti potrebbero legittimamente essere imputati all'attività comunque svolta, salvo ulteriori importi dovuti.

Si veda, sull’argomento, Trib. Napoli, 22 marzo 2023, Trib. Catania, 19 luglio 2023, Trib. Nocera, 10 gennaio 2024.