Polizza unit linked: la Cassazione chiarisce la natura
15 Aprile 2024
Nella ordinanza n. 9418 del 2024 la Corte di cassazione ha affrontato la questione della qualificazione della polizza unit linked, nella fattispecie stipulata nel 2000, tenendo conto della disciplina applicabile in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. n. 262/2005. Preliminarmente i giudici richiamano la giurisprudenza della Corte secondo cui «in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n. 262/2005 e del d.lgs. n. 303/2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premi siano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto l'assicuratore sia tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze unit linked), il giudice del merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, di là dal nomen iuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto l'evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore), oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio c.d. di performance sia per intero addossato sull'assicurato) Cass. civ. n. 6061/2012; conf., Cass. civ. n. 10333/2018». Con riguardo alle previsioni contenute nel codice delle assicurazioni private, poi, si sottolinea che Cass. n. 3785/2024 ha sottolineato che è lo scopo previdenziale (attuato nelle polizze vita attraverso l'accumulo di capitale così da garantire all'assicurato e/o alla sua famiglia una rendita) a giustificare il sacrificio dei creditori previsto dall'art. 1923 c.c. Ne consegue che «la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell'impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età (in questi termini le Sezioni Unite l'hanno considerata "il terzo pilastro" della previdenza)». Sempre nella citata sentenza è stato poi evidenziato che la natura previdenziale non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita oggi appartenenti al ramo I (individuato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 209/05), ossia a quelle che soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked nelle quali l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana. Le polizze unit-linked si possono difatti classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato: - le polizze guaranteed unit linked garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima; - le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati; - nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento "integrale" al valore sottostante delle quote di investimento. E allora, nelle polizze guaranteed o partial garanteed l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked "pure" il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore. In definitiva, il tratto qualificante sta nell'allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell'evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente "slegata" dal valore sottostante delle quote di investimento; oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria. |