La responsabilità extracontrattuale del curatore fallimentare
15 Aprile 2024
L'imprenditore fallito che ha subito un danno personale dall'attività del curatore fallimentare, può agire personalmente contro di lui per ottenere il risarcimento del danno? Può capitare che il curatore fallimentare, nello svolgimento della sua attività, provochi un danno personale e diretto nei confronti dell'imprenditore fallito, senza che per questo venga intaccata l'integrità del patrimonio fallimentare. In tali casi l'imprenditore potrebbe esperire l'azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., contro il curatore attualmente in carica o contro quello già cessato dalla carica o eventualmente già revocato. Nei confronti del curatore, anche non revocato, il fallito è sempre legittimato a richiedere, per fatti illeciti che non incidano sul patrimonio fallimentare, il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. Il termine prescrizionale decorre dalla produzione del danno e non resta sospeso ai sensi dell'art. 2941, n. 6, c.c., poiché tale disposizione si riferisce a fattispecie di responsabilità nascente dall'amministrazione del patrimonio altrui, non applicabile al rapporto in questione, non compreso nell'attività fallimentare (Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2018, n. 25687). La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2019, n. 16589) precisa che il curatore amministra il patrimonio del fallito e ne cura la liquidazione e che tali compiti sono esercitati, in prima istanza, nell'interesse dei creditori; tuttavia non può negarsi che un interesse diretto vada ravvisato anche in capo al debitore fallito, in quanto una migliore amministrazione e liquidazione del patrimonio comporta una diminuzione dei debiti residui, con conseguenti maggiori possibilità di poter godere del patrimonio residuo. Proprio la tutela di siffatto interesse è alla base dell'azione spettante al debitore fallito, che si distingue dall'azione di responsabilità prevista dall'art. 38 l. fall., ricollegabile invece alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico del curatore (quindi di natura contrattuale) e spettante esclusivamente alla massa dei creditori. L'azione di risarcimento dei danni nei confronti del curatore del fallimento, derivante da fatti illeciti che non incidano sul patrimonio fallimentare, ma danneggino direttamente beni del fallito rimasti estranei alla procedura concorsuale, e che è perciò indipendente dalle obbligazioni poste dalla legge a carico del curatore, è fondata invece sull'art. 2043 c.c. e soggiace alla disciplina generale dell'azione aquiliana (conformi Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2007, n. 16214; Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2018, n. 25687). In conclusione, nei casi in cui il curatore fallimentare cagioni un danno personale e diretto al debitore fallito, che non incida sul patrimonio fallimentare, può essere citato in giudizio direttamente dal fallito con l'azione di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Non potrebbe invece il fallito agire ex art. 38 l. fall. (“Responsabilità del curatore”) posto che tale azione, di tipo contrattuale, spetta alla massa dei creditori ed implica un danno ai beni fallimentari ricollegabile alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico del curatore. |