Istanza congiunta per il rinvio della prima udienza di comparizione

La Redazione
16 Aprile 2024

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, dopo l'emissione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. e prima del maturare dei termini per il deposito delle memorie integrative (art. 171-ter c.p.c.) chiedevano concordemente un lungo rinvio della prima udienza di comparizione e trattazione.

Non si ravvisano ostacoli all’accoglimento dell’istanza congiunta per il rinvio della prima udienza di comparizione e trattazione, con salvezza dei termini ex art. 171-ter c.p.c., in un sistema ispirato al principio dispositivo, orientato a favorire il più possibile la definizione amichevole dei processi civili (v. ad es. gli artt. 185 e 185-bis c.p.c.) o a prevenirne l’instaurazione (v. la disciplina della mediazione, anche demandata, e della negoziazione assistita) e che consente la sospensione del processo su istanza di tutte le parti (art. 296 c.p.c.), mentre rimangono garantiti il contraddittorio e la parità delle armi così come la possibilità di un ordinato svolgimento del giudizio ed il graduale maturare delle preclusioni. 

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.