L'efficacia dell'autorizzazione notarile in materia di volontaria giurisdizione

Lorenzo Balestra
17 Aprile 2024

Le autorizzazioni in materia di volontaria giurisdizione emesse dal notaio, come previsto dalla riforma Cartabia (art. 21 del d.lgs. n. 149/2022.) possono essere dichiarate immediatamente efficaci dal notaio ai sensi dell'art. 741 c.p.c.?

La norma di riferimento (art. 21 del d.lgs. n. 149/2022) al comma sesto, così dispone: «Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca».

Per rispondere adeguatamente al quesito dobbiamo prima interrogarci sulla natura dell'autorizzazione rilasciata dal notaio in virtù dei nuovi poteri conferitigli in materia di volontaria giurisdizione.

Come è evidente il sistema del cosiddetto doppio binario pone l'alternativa dell'autorità giudiziaria o del notaio ai fini di poter ottenere un'autorizzazione alla stipula dell'atto cui accede l'autorizzazione stesa.

La natura dei due procedimenti, però, è differente.

Infatti, mentre il provvedimento autorizzativo emesso dal giudice ha tutti i crismi della giurisdizionalità e ad esso si applicano le norme in materia di procedimento in camera di consiglio e, nella specie, l'art. 741 c.p.c., l'autorizzazione notarile non è atto emanato da un'autorità giudiziaria e, pertanto, ad esso non sembrano applicabili le norme processuali relative.

Di conseguenza non potrà il notaio, in sede di rilascio dell'autorizzazione, disporre l'efficacia immediata del provvedimento utilizzando il disposto di cui all'art. 741, comma 2, c.p.c.

Pertanto il notaio non potrà attribuire la provvisoria esecutorietà al provvedimento autorizzativo, né, si ritiene, modificarlo o revocarlo ai sensi dell'art. 742 c.p.c., prerogative tutte dell'organo giurisdizionale ma non del notaio, come si evince chiaramente sempre dal comma sei dell'art. 21 citato a mente del quale la modifica o la revoca dell'autorizzazione notarile potrà essere effettuata solo dal giudice tutelare.

Altresì, sempre dalla lettera della norma, la proposizione del reclamo sospenderà l'esecutorietà del provvedimento notarile, sempre ai sensi del sesto comma dell'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022.