Licenziamento per giusta causa: rilevanza disciplinare di una condanna penale passata in giudicato prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro
18 Aprile 2024
Nel caso in cui il CCNL applicato preveda il licenziamento senza preavviso per “l'aver riportato condanne per reati infamanti”, anche non connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro, può rilevare una condanna penale per un reato grave, non attinente all'esercizio delle mansioni, la quale sia passata in giudicato molti anni prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro? Come evidenziato dalla giurisprudenza in materia - ed a prescindere da una specifica previsione contrattuale - può configurarsi un illecito disciplinare, passibile di licenziamento, nel caso in cui il lavoratore riporti una condanna penale per reati non afferenti alle mansioni svolte, ma di gravità tale da ledere il rapporto fiduciario con il datore e l'affidamento di questi sul futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa. Nel caso di specie la condanna penale attiene ad un reato grave e la decisione ha acquisito definitività molti anni prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Tenuto conto di quanto sopra evidenziato e costituente principio generale, pur essendo la condanna per un reato grave teoricamente infamante, è necessario valutare se quel fatto sia in concreto idoneo a minare la fiducia del datore e l'affidabilità del lavoratore nello svolgimento delle mansioni affidategli. Sul punto, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, dalla natura legale della nozione di “giusta causa” deriva che l'elencazione delle ipotesi contenuta nelle previsioni negoziali in materia disciplinare ha una valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario con il datore. Con riferimento a condotte extra-lavorative, integranti un illecito penale, può aversi una responsabilità disciplinare ove si tratti di una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso, anche se non necessariamente in connessione con le mansioni espletate. Diversamente, se la condotta è stata tenuta prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo, non potrebbe configurarsi un obbligo di diligenza e di fedeltà (artt. 2104 e 2105 cod civ.) e, quindi, una sua ipotetica violazione. Pertanto, anche nel caso in cui il CCNL applicato inserisca nel novero degli illeciti disciplinari (semplicemente) l'avere il lavoratore riportato una condanna penale per determinati fatti-reato anche non connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro, tale previsione potrebbe definirsi stricto sensu come disciplinari soltanto ove la condotta criminosa e la condanna abbiano avuto luogo durante il rapporto medesimo. Si precisa che ciò non esclude che un illecito penale possa integrare giusta causa di licenziamento solo perché è stato commesso quando il rapporto lavorativo non era ancora in corso e, dunque, non in connessione con esso. Per giusta causa, infatti, non si intende unicamente la condotta ontologicamente disciplinare, ma anche quella che si riveli incompatibile con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro. In sintesi, dunque, con specifico riferimento all'ipotesi in cui la condotta criminosa sia stata realizzata prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, dovrà valutarsi se tale condotta possa, anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, integrare una giusta causa di licenziamento sebbene realizzata prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro (purché oggetto di una sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto) e si riveli in concreto incompatibile con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza. Ne consegue che anche qualora il passaggio in giudicato della sentenza di condanna sia avvenuto in un momento precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro non potrà prescindersi dall'accertare in che modo, in concreto, quel fatto illecito abbia inciso sulle prestazioni svolte e sull'affidamento relativamente a quelle future. |