Sulla responsabilità dei liquidatori

La Redazione
19 Aprile 2024

Il Tribunale di Catanzaro ribadisce alcuni orientamenti ormai consolidati in tema di azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare nei confronti degli amministratori e dei liquidatori di società di capitali.

La responsabilità del liquidatore è retta dai medesimi principi stabiliti per gli amministratori, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2489 c.c. alle norme in tema di responsabilità degli amministratori.

I doveri di amministratori e liquidatori rientrano nel più generale obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio, che impone loro sia di astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa rivelarsi svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori, in quanto rivolta a vantaggio di terzi o di qualcuno dei creditori a scapito di altri, in violazione del principio della par condicio creditorum, sia di contrastare qualsiasi attività che si riveli dannosa per la società, così da adeguare la gestione sociale ai canoni della corretta amministrazione.

Debbono considerarsi “atti utili alla liquidazione”, ai sensi dell'art. 2489 c.c., tutti quelli volti alla realizzazione dell'attivo ed alla eliminazione del passivo sociale, in modo da consentire il riparto finale del residuo.