Overruling in appello di sentenza assolutoria con rito abbreviato secco: non necessita la rinnovazione istruttoria

18 Aprile 2024

La Corte di cassazione esamina l'art. 603 comma 3-bis c.p.p. nella formulazione novellata dal d.lgs. 150/2022 e ribadisce che nessun obbligo di rinnovazione istruttoria grava sulla Corte d'appello che, su appello del P.M., riformi una sentenza di proscioglimento emessa all'esito di rito abbreviato c.d. secco.

Massima

A seguito di appello presentato dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di proscioglimento emessa in primo grado con il rito abbreviato privo di integrazione probatoria o non condizionato ad alcuna richiesta di parte, nell'eventualità di una declaratoria di condanna in secondo grado non vi è nessun obbligo per la Corte d'appello di rinnovazione dell'istruttoria compiuta dal primo Giudice allo stato degli atti, neppure con riferimento all'interrogatorio eventualmente reso dall'indagato nel corso delle indagini preliminari.

Il caso

La Corte d'appello, in riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale emessa a seguito di rito abbreviato, riteneva A.M. responsabile del delitto di truffa aggravata e la condannava alla pena di anni 2 di reclusione ed € 900,00 di multa, reputando che gli elementi probatori utilizzabili – allo stato degli atti - nel giudizio abbreviato fornissero la prova del raggiro perpetrato dall'imputata per l'acquisto di un'autovettura posta in vendita dall'imputata ma mai consegnata.

Ricorre per cassazione l'imputata, lamentando l'omessa rinnovazione istruttoria ad opera della Corte d'appello, a fronte di una sentenza di condanna in secondo grado di riforma di una sentenza di proscioglimento di primo grado, evidenziando che, avuto riguardo alle modifiche apportate dalla c.d. Riforma Cartabia all'art. 603 c.p.p., avrebbe dovuto ritenersi che la sentenza di proscioglimento di primo grado emessa all'esito di rito abbreviato non fosse mai riformabile in grado di appello.

La questione

La questione involge il tema della necessità o meno, per il Giudice di secondo grado - nell'eventualità di appello interposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione emessa a seguito di processo celebrato con il rito abbreviato - di disporre o meno la rinnovazione dell'istruttoria compiuta allo stato degli atti nel corso del processo di primo grado.

Parimenti, la questione ulteriore posta all'attenzione della Corte di cassazione consta del se sia affetta o meno da vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per mancato rispetto del canone di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1, c.p.p., la sentenza di appello che, su impugnazione del Pubblico Ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.

La Corte d'appello può ribaltare una sentenza di assoluzione senza rinnovare l'istruttoria celebrata in primo grado con il rito alternativo abbreviato c.d. secco, riformando la sentenza assolutoria appellata e affermando la responsabilità penale dell'imputato senza avere proceduto, se del caso anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei sommari informatori testimoniali che abbiano reso nel corso delle indagini preliminari dichiarazioni sui fatti dedotti in imputazione, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, ovvero senza acquisire ulteriori prove documentali, ovvero ancora senza procedere all'esame dell'imputato che nel corso delle indagini preliminari che lo riguardavano aveva reso interrogatorio o fornito spontanee dichiarazioni?

La decisione di condanna in grado di appello riuscirebbe in tal caso a superare il vaglio della regola del giudizio dell' “al di là di ogni ragionevole dubbio”, imposta dall'art. 533, comma 1 c.p.p.? considerando che essa si pone quale presidio insormontabile dell'attuazione nell'ordinamento processuale penale della garanzia costituzionale del giusto processo imposta dall'art. 111 Cost., e ritenuto che per la riforma di una sentenza assolutoria nel giudizio di appello non basterebbe, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione dei risultati di prova già acquisiti in primo grado, ed ivi ritenuti non sufficienti a fondare una declaratoria di responsabilità penale, ma occorrerebbe invece una forza persuasiva superiore di tali risultati, tale da dissipare ogni dubbio ragionevole nel Giudice di seconde cure.

Sul piano costituzionale, occorre verificare la compatibilità del novellato art. 503 comma 3-bis c.p.p. con gli artt. 24,27 e 11 della Costituzione.

Sul piano sovranazionale, occorre accertare se una declaratoria di inammissibilità violi o meno l'art. 6, par. 1 Cedu, che garantisce il diritto di accesso effettivo ad un processo equo e tenuto da un Giudice terzo e imparziale in ordine ad ogni decisione che involga il merito di un'accusa penale.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha dovuto necessariamente confrontarsi con la restrizione all'ambito di operatività dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p. apportata dalla Riforma Cartabia.

La Sezione seconda della Suprema Corte ha posto a base del proprio argomentare interpretativo il principio, di recente introduzione nell'ordinamento, – in difformità rispetto a quanto in passato ripetutamente espresso, anche dal massimo consesso nomofilattico – in forza del quale la Corte d'appello non ha né l'obbligo né tantomeno la necessità di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione di primo grado ritenuta sulla base di un diverso apprezzamento di una prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo Giudice, quando il processo di primo grado si sia celebrato con le forme del rito abbreviato non condizionato da una prova dichiarativa, ovvero non oggetto di ordinanza di integrazione istruttoria.

La Giurisprudenza ha così effettuato, nella sentenza in disamina, un approfondito excursus della successione dei diversi filoni esegetici che nel corso del tempo si sono succeduti nell'interpretazione di tale possibile obbligo processuale, e delle due recenti novelle legislative che hanno dapprima introdotto, e poi modificato, il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., ovvero la l. n. 103/2017 (c.d. Riforma Orlando) e il d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), all'uopo adoperando anche la Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione sulla Riforma Cartabia n. 2/2023 del 5/1/2023.

Le risposte agli specifici quesiti sottoposti ad esame sono state pertanto le seguenti.

In relazione alla possibilità per la Corte d'appello di ribaltare in overruling una sentenza di assoluzione senza rinnovare l'istruttoria celebrata in primo grado con il rito alternativo abbreviato c.d. secco, la Suprema Corte di cassazione ha affermato che: «non può esservi dubbio che sulla base del riformato art. 603 comma 3-bis c.p.p. ed in forza dei dettami della più recente giurisprudenza CEDU, alcun obbligo di rinnovazione incomba sul Giudice di appello che in esito al rito abbreviato secco riformi la decisione di proscioglimento di primo grado; e tale obbligo non sussiste neppure in relazione alla audizione dell'imputato che secondo la già citata pronuncia Corte EDU Maestri c. Italia, è pur sempre limitata al caso dell'avvenuta audizione dello stesso nel corso del primo grado e non anche quando, siano state valutate le dichiarazioni rese nel corso delle indagini».

Tale soluzione chiarificatrice è stata fornita in forza di un'interpretazione sia teleologica che sistematica della disposizione in esame.

In particolare, il ragionamento della Suprema Corte trae origine dall'evenienza che il Legislatore del 2022 della c.d. riforma Cartabia, nel modificare, con un preciso intervento di chirurgia giuridica, la precedente formulazione dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p., ha inciso sul portato del comma 3-bis dell'art. 603 del codice di rito – introdotto dalla l. 103/2017 c.d. Riforma Orlando – circoscrivendone il campo applicativo attraverso due limiti posti ai poteri del Giudice di Appello: non soltanto, infatti, la rinnovazione istruttoria è prevista solo nell'eventualità di un appello interposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di proscioglimento emessa all'esito del giudizio di primo grado e per motivi specifici concernenti un asserito vizio di valutazione di un risultato di una prova dichiarativa, ma, quel che più conta nella fattispecie in esame, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria viene expressis verbis limitato alla sola eventualità di un giudizio celebrato in primo grado con il rito ordinario dibattimentale, ovvero con il rito alternativo abbreviato oggetto di ordinanza di integrazione probatoria o condizionato all'escussione di una prova dichiarativa.

In tal modo, il Legislatore della Riforma Cartabia esclude espressamente il giudizio abbreviato tout court dal novero delle fattispecie processuali per le quali sia necessario rinnovare l'istruttoria dibattimentale in caso di revirement di una sentenza di primo grado di proscioglimento.

In relazione alla possibilità, per la decisione di condanna presa in grado di appello, di riuscire a superare il limite del ragionevole dubbio, criterio valutativo di matrice costituzionale imposto dall'art. 533 c.p.p., la sentenza in commento si pone nel solco di quella parte della giurisprudenza che ha ritenuto sufficiente, a tal fine, la redazione di una motivazione particolarmente rafforzata da parte del Giudice di Appello, dotata cioè di una forza persuasiva superiore a quella della sentenza di prime cure appellata, e capace, per ciò solo, di fugare ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità penale.

Sul piano costituzionale, il novellato art. 603 comma 3-bis c.p.p. viene ritenuto, in via pregiudiziale, compatibile con gli artt. 24,27 e 11 della Costituzione, in forza di una precisa scelta politica del Legislatore, affermando che «la modifica normativa risulti rispettosa dei principi generali appare anche confortato da quanto stabilito dalla pronuncia n. 124 del 2019 della Corte costituzionale che chiamata a pronunciarsi sulla illegittimità costituzionale dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p. come riformulato dalla Legge Orlando, riteneva infondate le eccezioni sollevate, non mancando però di sottolineare come l'art. 111, comma 5 Cost. rinvia alla legge per la puntuale disciplina dei processi fondati sulla rinuncia dell'imputato all'assunzione della prova in contraddittorio, e lascia così che sia il Legislatore a provvedere secondo il suo discrezionale apprezzamento affinché il processo mantenga caratteristiche di complessiva equità, e sia comunque assicurato, in particolare, l'obiettivo ultimo della correttezza della decisione».

Infine, la Seconda Sezione della Suprema Corte di cassazione ha fatto accenno anche alla questione dell'osservanza effettiva - anche nel giudizio di appello - dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che prevede il diritto di accesso effettivo ad un processo equo e tenuto da un Giudice terzo e imparziale in ordine ad ogni decisione che involga il merito di un'accusa penale.

Ebbene, secondo la sentenza in esame, «non può esservi dubbio che sulla base del riformato art. 603 comma 3-bis c.p.p. ed in forza dei dettami della più recente giurisprudenza CEDU, alcun obbligo di rinnovazione incomba sul giudice di appello che in esito al rito abbreviato secco riformi la decisione di proscioglimento di primo grado».

Osservazioni

A fronte della rinuncia dell'imputato al contraddittorio nell'assunzione della prova la Suprema Corte di cassazione restringe l'operatività del principio di immediatezza tra Giudice della condanna e prova.

Non deve meravigliare che il portato delle più recenti prese di posizione della Suprema Corte di cassazione possa apparentemente contrastare interpretazioni consolidate – espresse anche a Sezioni Unite – che avevano ampliato gli oneri di rinnovazione dell'istruttoria compiuta in primo grado nel caso di overruling di una sentenza assolutoria di primo grado.

Con una decisione senz'altro condivisibile, la Suprema Corte di cassazione, infatti, non può che prendere atto delle intenzioni esplicite del Legislatore del 2022, una volta ritenute compatibili con i precetti costituzionali e  sovranazionali, ed evidenziare come, attraverso l'esercizio del diritto di instaurazione del rito alternativo previsto dagli artt. 438 e ss. c.p.p., l'imputato abbia pragmaticamente accettato di difendersi sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari rinunciando, sans équivoque, al diritto costituzionalmente protetto di ottenere l'audizione dei testimoni citati a proprio carico, ivi compresi quelli di cui ha poi lamentato la mancata escussione nel giudizio di appello, sulla scia della recentissima Giurisprudenza della Corte CEDU Sez. 1 del 25/3/2021, Di Martino e Molinari c. Italia.

Nemmeno l'esame dell'imputato è dovuto: con l'accesso al rito contratto (non sono di poco conto le ulteriori transazioni sull'inutilizzabilità fisiologica della prova e sulle questioni di competenza, che pure l'imputato stipula con l'accesso al rito alternativo abbreviato), infatti, le ragioni di speditezza e di economia processuale che hanno consentito di elidere il rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova, dichiarativa e documentale, nel corso del processo di primo grado non vengono meno in grado di appello, neppure nell'ipotesi di paventato revirement della sentenza appellata dal Pubblico Ministero.

Riferimenti

  • Ignazio Pardo, Il processo penale di appello, Giuffré, 2012;
  • Lorenzo Pulito, La rinnovazione istruttoria «europea». Overturning in appello e giusto processo, Bari, 2020;
  • Angelo Zampaglione, La rinnovazione impossibile della prova dichiarativa in appello, Milano, 2023.