Diffamazione a mezzo di testata online e risarcimento del danno non patrimoniale
23 Aprile 2024
Nella fattispecie in esame, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., il Tribunale sancisce il diritto dell'attrice al risarcimento del danno poiché, pur non essendoci prova che la stessa «abbia subito alterazioni permanenti di carattere psicofisico per effetto della pubblicazione dell'articolo diffamatorio, è ipotizzabile, in definitiva, che la leggerezza e l'imprecisione con cui fu trattata la notizia abbia arrecato alla donna un danno ingiusto». Per il Tribunale adito sussistono infatti sufficienti motivi per sostenere che il pezzo «abbia leso ingiustamente l'onore e la reputazione della signora nella comunità di riferimento e, più in generale, presso il variegato universo dei frequentatori del web». Non si limita infatti l'articolo in questione a presentare l'attrice come una donna in possesso di armi detenute illegalmente ma «lascia presagire anche un suo coinvolgimento in vicende in qualche modo collegate al terrorismo di origine islamica». Nessuna indicazione di tale tipo si sarebbe potuta ottenere dal comunicato diffuso dai Carabinieri; perciò, appaiono travalicati i limiti al diritto di cronaca giornalistica rivendicato dalla testata e dei giornalisti autori dell'articolo. I redattori avrebbero omesso di verificare, sempre secondo i giudici, l'effettiva aderenza alla realtà dello scenario preoccupante presentato ai lettori «privo anche del più pallido connotato di vero-somiglianza (v. Cass. civ., 18 aprile 2013, n. 9458, secondo la quale «la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa)». La condotta lesiva poi, è stata ridimensionata solo in parte dalla pubblicazione della smentita inviata dalla signora e presentata ai lettori «con la precisazione che si fosse in presenza di un contributo esterno […], senza alcuna vera adesione alle ragioni dell'interessata». |