Proroga del versamento del saldo prezzo e opposizione agli atti esecutivi del decreto di trasferimento

22 Aprile 2024

La questione giuridica esaminata attiene all'individuazione del momento dal quale inizia a decorrere il termine per proporre opposizione avverso il decreto di proroga del termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione emesso, su istanza di parte, dal g.e.

Massima

Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del g.e. che, su richiesta dell'aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo decorre dall'adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell'istanza per la sua revoca e non dall'emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell'atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo.

Il caso

Nell'ambito della procedura esecutiva aperta nei confronti di Alfa s.r.l., Beta s.r.l. risultava aggiudicataria di un compendio immobiliare oggetto di vendita forzata dinanzi al g.e. del Tribunale di Velletri. La stessa offerente presentava istanza ed otteneva, con decreto del g.e., una proroga del termine entro il quale adempiere al versamento del prezzo di aggiudicazione.

A seguito dell'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile, Alfa s.r.l. proponeva, avverso quest'ultimo, opposizione agli atti esecutivi chiedendo, altresì, la sospensione dell'esecuzione che veniva disattesa prima dal g.e. e poi dal collegio del Tribunale di Velletri al quale Alfa s.r.l. aveva proposto reclamo. Lo stesso Tribunale rigettava, altresì, l'opposizione agli atti esecutivi con sentenza n. 542 del 17 marzo 2021 resa in unico grado.

Tale sentenza è stata impugnata da Alfa s.r.l. con ricorso per cassazione sulla base di diversi motivi. Gamma s.p.a., nella quale si era poi fusa la Beta s.r.l., proponeva controricorso con ricorso incidentale.

La questione

La questione giuridica che fonda la decisione della Suprema Corte attiene, nell'ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare, attiene all'individuazione del momento dal quale inizia a decorrere il termine per proporre opposizione avverso il decreto di proroga del termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione emesso, su istanza di parte, dal g.e.

In particolare, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione sulla base di quatto motivi.

In primis, sosteneva la violazione e falsa applicazione degli artt. 587 e 617, comma 2, c.p.c. per aver il Tribunale ritenuto improponibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dell'immobile.

Proseguiva deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 152,153,574,576 e 585 c.p.c. per aver il giudice monocratico condiviso «acriticamente» la decisione del collegio relativamente al procedimento di sospensione.

Con il terzo motivo, la ricorrente proponeva violazione e falsa applicazione dell'art. 669-terdecies, comma 5, c.p.c. poiché il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi non aveva condiviso la statuizione del collegio in merito all'autonoma inopponibilità del provvedimento di proroga del termine per adempiere al versamento del prezzo.

Infine, deduceva violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 618 c.p.c. e art. 2909 c.c. poiché la sentenza del predetto giudice appariva meramente reiterativa dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale.

Il primo motivo è stato ritenuto infondato in considerazione del fatto che «non contrasta efficacemente la affermazione decisoria relativa alla tardività, dell'opposizione agli atti esecutivi, nei confronti del decreto di trasferimento dell'immobile» poiché l'opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di proroga del termine per il versamento del prezzo non è stata proposta in via tempestiva.

I giudici di legittimità hanno, invero, confermato il precedente orientamento (Cass. civ. 10 dicembre 2019, n. 32136 che supera il precedente di cui Cass. civ. 19 dicembre 2014, n. 26884) per il quale ove il g.e. abbia prorogato, su istanza dell'aggiudicatario, il termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione, il relativo termine per l'opposizione agli atti esecutivi avverso il predetto provvedimento decorre dall'adozione di quest'ultimo o dal rigetto dell'istanza per la sua revoca e non dall'emissione del successivo decreto di trasferimento. Tale statuizione è stata coerentemente motivata sostenendo che affinché possa invocarsi la nullità di un dato atto è condizione necessaria aver fatto valere il vizio dell'atto presupposto, con la sola eccezione del caso in cui l'opponente abbia ignorato l'esistenza di quest'ultimo.

Conseguentemente, in virtù della predetta tardività dell'opposizione agli atti, gli altri motivi di impugnazione sono stati ritenuti assorbiti.

In via analoga, il ricorso incidentale, essendo sostanzialmente subordinato all'accoglimento del ricorso principale, è da considerarsi egualmente assorbito.

Osservazioni

Com'è noto, l'aggiudicatario è tenuto, a norma dell'art. 585, comma 1, c.p.c., al versamento del prezzo nel termine e secondo le modalità fissate nell'ordinanza che dispone la vendita ex art. 569 c.p.c. e a consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Pertanto, il pagamento del prezzo di aggiudicazione costituisce la condizione essenziale affinché il giudice possa correttamente emettere il decreto di trasferimento del compendio immobiliare.

Ebbene, il termine entro cui versare il saldo del prezzo, pur in difetto di espressa previsione normativa, è da considerare perentorio e non prorogabile poiché riferito alle condizioni non modificabili del procedimento di vendita nel quale si inserisce. Tale invariabilità viene giustificata perché anche su tale elemento si fondano le determinazioni ad offrire degli interessati all'acquisto, e perché è essenziale garantire l'uguaglianza e l'immutabilità delle condizioni iniziali dei partecipanti alla gara, oltre che la trasparenza della stessa (Cass. civ. 29 maggio 2015, n. 11171).  

Occorre tener presente che la proroga, a differenza dell'istituto della rimessione in termini, è prevista soltanto per termini ordinatori, prima della scadenza e per motivi particolarmente gravi. Al ricorrere di tali condizioni, il giudice può concedere alla parte istante un rinvio della scadenza del termine entro il quale compiere l'atto prefissato, evitando così la decadenza prevista dalla legge.

Per completezza, si segnala che lo stesso termine, in quanto prodromico al trasferimento dell'immobile, era originariamente ritenuto di natura processuale con conseguente assoggettamento alla sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 1 della l. n. 742/1969 (Cass. civ. 13 luglio 2012, n. 12004). Tuttavia, quest'ultimo orientamento è stato disatteso da recente giurisprudenza di legittimità che ha, appunto, riconosciuto la natura sostanziale dello stesso (Cass. civ. 10 dicembre 2019, n. 31236 e Cass. civ. 8 giugno 2022, n. 18421), chiarendo il non assoggettamento alla sospensione dei termini poiché «posto a presidio del ius ad rem relativo all'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.».

Premesso che il pagamento del prezzo di aggiudicazione è un atto presupposto del successivo decreto di trasferimento del bene oggetto di procedura esecutiva, ci pare corretto sostenere, in conformità con la giurisprudenza in commento, che al fine di invocare la nullità del decreto di trasferimento è necessario aver fatto valere il vizio dell'atto prodromico dello stesso, a meno che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo.

Come già osservato dalla Suprema Corte, l'opposizione agli atti esecutivi è rivolta contro i provvedimenti con i quali il giudice dell'esecuzione regola la procedura esecutiva, nel senso che «costituiscono i presupposti di ulteriori atti del processo» (Cass. civ. 10 dicembre 2019, n. 31236). A tal riguardo, rileva l'indiscusso principio della c.d. nullità riflessa in base al quale la nullità di un atto dell'esecuzione si trasmette agli atti successivi.

Da ciò, si è dedotta la regola per cui il soggetto che voglia impugnare un atto esecutivo nullo debba farlo, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c. ed in mancanza, l'impugnazione di un atto susseguente non potrà essere considerata efficace. L'unica eccezione è, appunto, quella in cui il soggetto abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza dell'atto presupposto già nullo: in questo caso, potrà infatti impugnare tempestivamente il primo atto successivo del quale abbia avuto notizia.

Riferimenti

V. Baroncini, Le novità in materia di espropriazione forzata immobiliare nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 in Giustizia Civile, 2023, 2, 437;

G. Cicalese, Termini per il pagamento del saldo del prezzo: prevalenza di quello indicato dal g.e. nell'ordinanza di vendita in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 10 febbraio 2022;

P. Farina, Il termine per il versamento del saldo prezzo è soggetto a sospensione feriale? in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 26 luglio 2022;

id., Versamento del prezzo di vendita in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 9 ottobre 2019.