La responsabilità del direttore generale della s.p.a.
22 Aprile 2024
Il direttore generale di una S.p.A. potrebbe dissentire dalle direttive ricevute dagli amministratori e rifiutarsi di eseguirle? Il codice civile non detta una norma specifica sul ruolo e sulle mansioni del direttore generale della S.p.A., sicché essi sono individuati sulle base dell'atto formale di nomina (statuto, delibera assembleare o delibera del consiglio di amministrazione). Il codice civile detta invece una norma specifica sulla responsabilità direttore generale. L'art. 2396 c.c. recita, infatti, che le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, sent., 18 novembre 2015 n. 23630) ha specificato che, in tema di azione di responsabilità nei confronti del direttore generale di società di capitali, la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica, ai sensi dell'art. 2396 c.c. (nel testo applicabile prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 6/2003), esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all'interno della società sia desumibile da una nomina formale da parte dell'assemblea o del consiglio di amministrazione in base ad apposita previsione statutaria, poiché, non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell'amministratore di fatto. Principio, questo, da ritenersi valido anche dopo le modifiche legislative del 2003 posto che il d.lgs. n. 6/2003 ha apportato solo la seguente aggiunta all'art. 2396 c.c.: “salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società”; talché la medesima giurisprudenza appena citata sottolinea come la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6/2003 vi abbia apportato modifiche non significative. I giudici di legittimità hanno pure rilevato che le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come amministratori di fatto, si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, presupponendo la correlativa figura che le funzioni gestorie svolte abbiano avuto carattere di sistematicità e completezza (Cass. Civ., sez. I, 05/12/2008, n. 28819). Da tutto ciò ne deriva che la responsabilità del direttore generale è distinta e autonoma rispetto a quella degli amministratori. Invero, premesso che gli amministratori hanno il compito di gestire l'impresa ed il direttore generale (il quale non è un amministratore) quello di eseguire le disposizioni generali impartite nella gestione, questi ha il potere (secondo alcuni i diritto-dovere) di valutare la legittimità delle direttive impartitegli e di conseguenza anche di rifiutarne l'esecuzione quando ne può derivare una responsabilità a suo carico. In conclusione, il direttore generale delle società di capitali, in posizione apicale, ha il potere di valutare la legittimità degli atti degli amministratori e se, dalle direttive impartitegli, ne può derivare una responsabilità a suo carico ha il potere di dissentire dalle stesse e di rifiutarne l'esecuzione. La risposta al quesito è quindi positiva: il direttore generale ha un'autonomia tale che gli consente di valutare la legittimità degli atti amministrativi, di dissentire dalle direttive dategli dagli amministratori e, qualora ne possa derivare una responsabilità a suo carico, anche di rifiutarne l'esecuzione. |