Il rimborso degli interessi su somme versate in pendenza di giudizio

22 Aprile 2024

Il contributo chiarisce se una società abbia diritto al rimborso degli interessi sulle somme versate in pendenza di giudizio a titolo di aggio di riscossione in seguito all'accoglimento del ricorso da parte del giudice.

Una società impugna alcune cartelle di pagamento scaturenti da avvisi di liquidazione dell'imposta dovuta (anno 2020) per la registrazione di provvedimenti giurisdizionali pronunciati in sede civile. Nelle more del giudizio versa le somme pretese con le cartelle opposte. Il giudice accoglie il ricorso. Ha diritto la società al rimborso degli interessi sulle somme versate, includendo anche quelle a titolo di aggio di riscossione?

Sulla base delle disposizioni in materia di riscossione frazionata del tributo in pendenza di un giudizio tributario, la norma processuale stabilisce espressamente che il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi non presuppongono la mora dell'Amministrazione, ma hanno la funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente che non ha goduto della somma di denaro che ha versato al Fisco e che deve essergli restituita. Tali interessi, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'accipiens, maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell'ordinativo del pagamento. La giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato la natura compensativa e non moratoria degli interessi sui crediti fiscali dei contribuenti, precisando che gli stessi maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell'ordinativo del pagamento, e vanno calcolati al tasso legale vigente al momento della scadenza di ciascun semestre. Per quanto concerne la riscossione dell'imposta di registro e, più in generale, di tasse e imposte indirette sugli affari, si prevede che sulle somme incassate dall'erario a tale titolo e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora…a decorrere dalla data della domanda di rimborso. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ricordato che la ratio alla base della disciplina processual-tributaria della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, lato contribuente, è quella di restaurare lo status quo ante ovvero la sua situazione patrimoniale  prima della decisione che lo ha visto vittorioso, con restituzione dei tributi versati maggiorati dagli interessi  Un discorso a parte va, tuttavia, fatto per l'aggio di riscossione –  che è (era) il compenso spettante all'Agente della Riscossione – in quanto il medesimo indirizzo giurisprudenziale lo ha definito un costo a copertura del complessivo servizio riscossivo avente natura retributiva. Pertanto, in risposta al quesito proposto e alla luce del predetto indirizzo di legittimità, sulle somme versate a titolo di aggio di riscossione non maturano interessi che possono essere chiesti a rimborso poiché non si tratta di un tributo ma, come sopra specificato, di un costo a copertura dell'attività di riscossione che è (era) riconosciuto all'agente della riscossione. Va ricordato che, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234), a partire dal 1° gennaio 2022, non vi sono più gli oneri di riscossione (3% o 6%) sulle somme iscritte a ruolo per pagamenti, rispettivamente, entro o oltre i 60 giorni e nemmeno la quota dell'1% sulle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea (tali somme rimangono a carico del bilancio dello Stato). A carico del debitore sono, invece, rimaste le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione. Il legislatore pro tempore ha, altresì, disciplinato il regime transitorio stabilendo che, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione sono ancora dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle vecchie regole. Pertanto, per gli affidamenti avvenuto dopo il 31 dicembre 2021 non è più dovuto alcun onere di riscossione.