Aspetti processuali nell’impugnazione del bilancio

La Redazione
23 Aprile 2024

La Cassazione, con sentenza n. 10521 del 18 aprile, ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti processuali in tema di impugnazione del bilancio.

L'impugnazione del bilancio radicata su un vizio di asserita nullità inizialmente non dedotta, e in esito a riassunzione dopo una declaratoria di incompetenza territoriale, non è preclusa dall'art. 2434-bis c.c. Lo chiarisce la Cassazione, con sentenza n. 10521 depositata il 18 aprile.

Il caso. A seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, i soci di minoranza di una s.r.l. hanno riassunto dinanzi al Tribunale di Roma la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità, invalidità o l'annullamento del verbale di assemblea ordinaria e straordinaria che aveva approvato il bilancio, nullo per difetto di chiarezza e veridicità riguardo alla rappresentazione della situazione patrimoniale. Il Tribunale capitolino ha però respinto l'impugnazione, decisione confermata poi anche in sede di appello. I soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione.

I principi. Accogliendo il ricorso, la Cassazione cristallizza il principio di diritto secondo cui «in tema di impugnativa di bilancio, e in esito a riassunzione dopo una declaratoria di incompetenza territoriale, la domanda radicata su un vizio di asserita nullità inizialmente non dedotto non è preclusa dall'art. 2434-bis c.c., perché la norma, nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che debba risentirne l'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante; difatti il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima».