Liquidazione controllata (ed esdebitazione) del titolare di soli redditi futuri

La Redazione
22 Aprile 2024

Il Tribunale di Spoleto affronta la questione della ammissibilità della liquidazione del patrimonio avente ad oggetto i soli redditi futuri del debitore. Inoltre, richiamando una recente pronuncia della Corte costituzionale, il Tribunale si pronuncia in punto di durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

In punto di ammissibilità della apertura della procedura di liquidazione controllata a fronte di un attivo costituito da soli redditi futuri, il Tribunale di Spoleto aderisce alla soluzione positiva.

Dato atto del precedente dibattito giurisprudenziale - nel quale, sul punto, si fronteggiavano una soluzione restrittiva ed una estensiva - il Tribunale ritiene infatti che, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi, pare più convincente la tesi estensiva, che ammette la possibilità di accedere alla liquidazione anche solo mettendo a disposizione dei creditori i propri redditi. Ciò è vero “non solo perché il legislatore ha introdotto l'esdebitazione dell'incapiente (…) ma altresì in ragione del mutamento di prospettiva legato alla ‘nuova' liquidazione controllata, divenuta, da ‘beneficio' richiedibile solo dal debitore, una vera e propria procedura concorsuale liquidatoria universale, attivabile anche dai creditori, in considerazione dell'attuale assimilazione alla figura maggiore della liquidazione giudiziale, certamente possibile anche nei casi di assenza di attivo”. (così Trib. Bologna, 4 agosto 2020, Trib. Milano 12 gennaio 2023).

Siffatta impostazione estensiva (Trib. Perugia, 31 luglio 2023) deve allora imporsi anche nelle ipotesi in cui le somme ricavabili dalla liquidazione appaiano astrattamente idonee alla sola rifusione delle spese in prededuzione (contra, Trib. Rimini, 22 aprile 2021; Trib. Piacenza 20 giugno 2022; Trib. Palermo, 30 settembre 2022, che hanno tutti sottolineato l'inutilità di consentire l'apertura di una procedura senza attribuzione ai creditori, e generativa di costi in prededuzione).

Per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito disponibile ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII – i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia – il Tribunale ritiene come, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, la concreta determinazione della quota di reddito sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata successivamente alla apertura della procedura, dal Giudice delegato, specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l. fall., visto anche il tenore del citato art. 268, comma 4, CCII.

Quanto, infine, alla questione della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata, il Tribunale riprende le argomentazioni impiegate da Trib. Verona, 6 ottobre 2022 e afferma:

  1. la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
  2. il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, al ricorrere del presupposto soggettivo della meritevolezza;
  3. una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;
  4. conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII (e, dunque, dopo tre anni).

Supporta tali conclusioni la recente pronuncia della Corte Costituzionale del 19 gennaio 2024 n. 6, di cui già si è parlato su questo Portale.