Assenza di prova della (tempestiva) notifica della citazione in opposizione a d.i.

La Redazione
23 Aprile 2024

In assenza di prova della (tempestiva) notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dell'eseguita rinnovazione della citazione, non vi è ragione – in un sistema che ha anticipato le verifiche preliminari ad una fase anteriore alla prima udienza di comparizione e trattazione – di attendere, per adottare i provvedimenti del caso, il nuovo termine per la tempestiva costituzione della convenuta.

In assenza di prova della (tempestiva) notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dell'eseguita rinnovazione della citazione, non vi è ragione – in un sistema che ha anticipato le verifiche preliminari ad una fase anteriore alla prima udienza di comparizione e trattazione – di attendere, per adottare i provvedimenti del caso, il nuovo termine per la tempestiva costituzione della convenuta né tantomeno l'udienza fissata dal giudice. E' un fatto che l'attrice non ha dato prova di aver rinnovato, nel termine perentorio assegnato (e neppure successivamente), la citazione dichiarata nulla all'esito delle verifiche preliminari e ciò è ragione sufficiente per dichiarare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 164 e 307 c.p.c.

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