Concordato di gruppo ex art. 44 CCII: quali documenti depositare?
23 Aprile 2024
Quali documenti devono essere allegati alla domanda di concordato preventivo di gruppo con riserva ex art. 44 CCII? L'art. 44 CCII contempla la possibilità di accesso alla procedura di concordato prenotativo (con riserva di presentare la proposta e il piano) allegando alla domanda la documentazione prevista dal terzo comma dell'art. 39, ovvero i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione con indicazione, se ne sono muniti, del loro domicilio digitale. Si ritiene che, nel caso del concordato di gruppo, già nella fase di presentazione della domanda prenotativa sia onere del debitore allegare ulteriore documentazione che sia in grado di dimostrare che la procedura che si intende radicare riguarda un gruppo di imprese nella definizione data dall'art. 2, comma 1, lett. h), CCII. Il Tribunale, infatti, deve essere in grado di verificare già al momento della presentazione della domanda di accesso alla procedura, seppure con riserva di presentazione del piano, il requisito soggettivo che identifica il concordato di gruppo. Dovrà essere quindi data dimostrazione dell'esistenza del gruppo ovvero che l''insieme delle società ricorrenti sono sottoposte alla direzione e al coordinamento di una società, ad esempio, attraverso la documentazione risultante dal Registro delle Imprese, se non anche da altra documentazione da cui risulti in maniera chiara l'esercizio da parte di una società dell'attività di direzione e coordinamento delle altre società. Si dovrà altresì dare dimostrazione che l'esistenza del gruppo non è stata preordinata all'accesso alla procedura di concordato per evitare qualsiasi censura sull'abusivo utilizzo dello strumento concordatario. Dovrà essere allegato, nel caso in cui sussista l'obbligo, il bilancio consolidato di gruppo. Appare altresì consigliabile, già nella fase prenotativa, illustrare le ragioni di maggiore convenienza per i creditori delle singole imprese della decisione di presentare un piano unitario ovvero di piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa (art. 284, comma 4, CCII), riservando la fase della quantificazione del beneficio alla successiva fase di presentazione del piano e della proposta. Riferimenti giurisprudenziali Trib. Treviso 9 marzo 2023; Trib. Foggia 8 marzo 2023. |