Dimissioni del lavoratore in cassa integrazione: in mancanza di preavviso è legittima la trattenuta sulla busta paga da parte del datore
24 Aprile 2024
MASSIMA È legittima la trattenuta operata dal datore di lavoro a titolo di indennità di mancato preavviso sulla busta paga del dipendente dimissionario posto in FIS con riduzione oraria, quando sussiste un interesse della società al preavviso a fronte di esigenze aziendali di sopperire alla mancanza del lavoratore. IL CASO Lavoratore dimissionario in cassa integrazione Una fisioterapista ricorre in giudizio per richiedere la restituzione della trattenuta, asseritamente illegittima, operata dal datore di lavoro sull'ultima busta paga a titolo di indennità sostitutiva del (mancato) preavviso. Espone la lavoratrice che, al momento delle dimissioni, rese nel mese di agosto, era posta in cassa integrazione guadagni a zero ore. Si costituisce la società datrice di lavoro chiedendo il rigetto del ricorso. In sede istruttoria emerge che la lavoratrice era stata collocata in FIS con riduzione oraria (e non già a zero ore) e che la datrice di lavoro, per far fronte alle dimissioni rassegnate senza preavviso dalla ricorrente, aveva dovuto revocare ferie già concesse ad altri dipendenti e richiedere agli stessi di prestare lavoro supplementare e straordinario; la ricorrente, per di più, era incaricata di seguire un paziente che necessitava di particolare attenzione; infine, i dipendenti erano stati precedentemente informati che l'attività del centro sarebbe incrementata a fronte di una nuova collaborazione. Il Tribunale di Firenze rigetta il ricorso. LE QUESTIONI Obbligo di preavviso di dimissioni per il lavoratore in CIG? Il dipendente posto in FIS con riduzione oraria è tenuto a osservare il periodo di preavviso in caso di dimissioni? LE SOLUZIONI GIURIDICHE Preavviso in corso di cassa integrazione e interesse datoriale Il Tribunale di Firenze, evidenziate tutte le circostanze in fatto peculiari del caso concreto, a noi pare ragionevolmente, conclude per il rigetto delle istanze della lavoratrice. Il Giudice valorizza sia le produzioni documentali sia l'esito dell'escussione testimoniale, dalle quali emerge come la dipendente non fosse stata posta in cassa integrazione a zero ore come sostenuto, ma in FIS con riduzione delle ore di lavoro. L'attività lavorativa, pertanto, era proseguita anche durante la FIS, seppur con orario ridotto. Per di più, la ricorrente era affidataria delle cure di un determinato paziente e tutti i dipendenti erano al corrente del fatto che, da settembre, sarebbe iniziata una collaborazione con altro centro fisioterapico, per effetto della quale si sarebbe reso necessario implementare l'attività dell'azienda. Pertanto il datore di lavoro era titolare di interesse concreto ed effettivo a ricevere il preavviso, in modo da poter riorganizzare le attività e far fronte all'assenza della ricorrente. Difatti, a seguito delle dimissioni della stessa (nonché di altri due lavoratori) il datore di lavoro si era visto costretto a revocare periodi di ferie già accordati e a richiedere ai restanti dipendenti di prestare lavoro straordinario e supplementare. Per tali motivi il Tribunale ha concluso per la legittimità della trattenuta operata dalla società a titolo di indennità di (mancato) preavviso. OSSERVAZIONI Il discrimine dell'interesse datoriale) La decisione in commento è del tutto coerente con la giurisprudenza esistente sul punto e rientra perfettamente nel solco della pronuncia del Pretore di Firenze del 1988 con la quale si era stabilito che durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro a causa di cassa integrazione guadagni a zero ore, il dipendente dimissionario non fosse tenuto a rispettare il periodo di preavviso come determinato dal contratto collettivo. Lo stesso Tribunale richiama la sentenza n. 165/2016 della Corte d'appello de L'Aquila, che fa proprio il principio generale secondo il quale anche il lavoratore in CIGS è tenuto al preavviso "atteso che anche in tale ipotesi - rimanendo il rapporto sospeso di giorno in giorno ed essendo privo di carattere di certezza il termine di prevedibile durata della CIGS - il datore di lavoro ha interesse ad essere preavvisato del venir meno della disponibilità di un lavoratore”; in quel caso, tuttavia era stata la società datrice ad esprimere la propria mancanza di interesse per il preavviso prima che il lavoratore rassegnasse le dimissioni. In conclusione, il discrimine va individuato nell'interesse datoriale al preavviso che va indagato caso per caso e che può teoricamente sussistere anche in caso di sospensione del rapporto per CIG a zero ore e potrebbe viceversa mancare in caso di CIG a orario ridotto. |