La responsabilità dei sindaci per culpa in vigilando

La Redazione
24 Aprile 2024

Il Tribunale di Roma ribadisce alcuni principi in tema di responsabilità degli organi sociali, con particolare riferimento al concorso dei sindaci nelle condotte degli amministratori.

La responsabilità dei sindaci presuppone che: a) gli amministratori abbiano posto in essere un comportamento illecito; b) da tale comportamento sia derivato un danno; c) i sindaci, in violazione degli obblighi imposti a loro carico, non abbiano vigilato con professionalità e diligenza; d) sussista una relazione di causa-effetto tra la mancata vigilanza dei sindaci o il loro comportamento negligente ed il danno

La responsabilità dei sindaci, anche nell'ipotesi in cui essa sia concorrente rispetto a quella degli amministratori, costituisce una responsabilità per fatto proprio, consistente nella violazione del dovere di vigilare diligentemente sull'operato degli amministratori: si tratta, all'evidenza, di una responsabilità per culpa in vigilando.