Procedimento disciplinare: se non incide sul diritto di difesa, la violazione del termine per la trasmissione degli atti all’UDP non fa decadere il potere disciplinare

Teresa Zappia
24 Aprile 2024

La violazione del termine per la trasmissione degli atti all'Ufficio per i procedimenti disciplinari rileva se, nel caso specifico, si è concretizzato un pregiudizio per il dipendente nell'esercizio del suo diritto di difesa.

Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, qualora siano contestati fatti antecedenti e posteriori alla riforma del 2017, dal mancato rispetto del termine per la trasmissione degli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari discende sempre la decadenza del potere disciplinare del datore, senza dover verificare se, in concreto, sia stato inciso l'esercizio del diritto di difesa del dipendente?

L'illecito contestato nell'ambito di un procedimento disciplinare unitario, anche se afferente a comportamenti sia anteriori che posteriori alle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 75/2017 all'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001, ricade nella disciplina procedimentale successiva in base alla quale la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare (artt. 55 ss. TUPI) non determina la decadenza dall'azione disciplinare, né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare risultino comunque compatibili con il principio di tempestività.

Tale regola trova applicazione anche qualora sia stato violato il termine per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'UPD (ufficio per i procedimenti disciplinari). Il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso, pertanto, nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, considerato anche che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento di commissione dei fatti contestati.

Anche prima della soprarichiamata modifica legislativa, d'altronde, la giurisprudenza ha ritenuto che le conseguenze discendenti da tale tipo di violazione, connessa ad un termine avente una funzione sollecitatoria, dovessero intendersi in stretta correlazione con l'incidenza, nel singolo caso specifico, del ritardo sull'esercizio del diritto di difesa del lavoratore (ex plurimis: Cass., sez. lav., 10 agosto 2016, n. 16900; Cass., sez. lav., 26 agosto 2015, n. 17153).