Volontaria giurisdizione: autorizzazione notarile e spese di giustizia
24 Aprile 2024
A mente del comma 4, art. 21, del d.lgs. n. 149/2022: «L'autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale». Sorge il problema, quindi, se tale deposito sia soggetto al pagamento del contributo unificato relativo alle spese di giustizia, come previsto dal d.P.R. n. 115/2002. Sul punto, dopo alterne posizioni in merito, è intervenuta una circolare del 2 maggio 2023 del Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I Reparto I - Servizi relativi alla giustizia civile la quale ha fornito adeguata risposta al quesito. Dalla circolare si evince che il deposito dell'autorizzazione notarile presso la cancelleria del tribunale ha lo scopo di assolvere a funzioni pubblicitarie (ad es. annotazione dell'autorizzazione nel registro delle tutele, ai sensi dell'art. 48 disp. att. c.c.), di permettere al giudice tutelare di eventualmente modificare o revocare l'atto, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 742 c.p.c. (fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca), e al pubblico ministero ai fini dell'eventuale proposizione dell'impugnazione. Osserva la circolare che il notaio, quale pubblico ufficiale, emette l'autorizzazione in materia di volontaria giurisdizione in virtù di un potere riconosciutogli direttamente dalla nuova norma di legge e non in virtù di provvedimento di delega dell'autorità giudiziaria; di conseguenza è escluso, in radice, che l'attività di che trattasi possa qualificarsi come giurisdizionale. Con riferimento al d.P.R. n. 115/2002, che regolamenta le spese di giustizia, la circolare osserva che: «Deve rammentarsi che gli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 115/2002 stabiliscono l'ambito di operatività delle norme del Testo Unico delle spese di giustizia, prevedendo rispettivamente che “le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione” (art. 1, comma1), e che “Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi” (art. 2, comma 1). Inoltre, l'art. 3 del d.P.R. n. 115/2002, al comma 1, lettera o), definisce “processo (è) qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale”. Ancora, sempre secondo l'impianto del citato Testo Unico, l'onere delle spese “degli atti processuali”, in base ai principi generali che regolano la materia delle spese di giustizia nel processo civile, ricade di regola sulla parte privata che propone la domanda (art.8, comma 1); il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto “per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, (…)” (art. 9, comma 1) ed è obbligata al pagamento del contributo unificato, nonché delle anticipazioni forfettarie “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo (…)” (art. 14, comma 1; art.30, comma 1). Dal complessivo impianto normativo qui riassunto emerge quindi con chiarezza che il presupposto necessario affinché sorga l'obbligo, per la parte privata, di sostenere le spese degli atti processuali, è che sia instaurato un processo dinanzi all'autorità giudiziaria». Per tutto quanto sopra considerato, la circolare ministeriale ritiene che l'autorizzazione resa dal notaio non configuri un provvedimento di natura giurisdizionale, pertanto, l'ufficio giudiziario, allorquando riceva la comunicazione dell'autorizzazione concessa dal notaio, non è tenuto a richiedere il pagamento del contributo unificato e, per le medesime ragioni, non si ritiene esigibile l'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo Testo unico (l'anticipazione forfettaria attualmente indicata in €. 27,00). Diversamente, ove l'autorizzazione notarile venga impugnata, come pure prevede la nuova normativa, la stessa impugnazione deve ritenersi soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall'art.13 cit., comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge, unitamente al pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art. 30 d.P.R. n. 115/2002 e dei diritti di copia (i già indicati €. 27,00). |