L’applicazione della Legge Capitali: il potenziamento del voto maggiorato
24 Aprile 2024
Premessa Alcune società quotate italiane, in occasione delle prossime assemblee degli azionisti, prevedono in parte straordinaria l'introduzione di talune modifiche agli statuti sociali funzionali, tra l'altro, al potenziamento del voto maggiorato tenuto conto dell'opportunità offerta dal Legislatore che, avvertendo l'esigenza potenziare il meccanismo del voto maggiorato in linea con quanto presente in altri ordinamenti europei, con la Legge n. 21/2024 (c.d. “Legge Capitali”) – contenente come noto una serie di misure volte a favorire la competitività delle imprese e del mercato dei capitali – ha introdotto l'attribuzione di un voto ulteriore, successivamente alla maturazione del primo periodo di 24 mesi che attribuisce 2 voti per ciascuna azione, alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi di ulteriore detenzione ininterrotta, fino ad un massimo complessivo di dieci voti per ciascuna azione. Le valutazioni che internamente all'emittente che intende procedere al potenziamento del voto maggiorato (o alla sua introduzione) hanno per oggetto il long-term commitment dei propri azionisti e, in particolare, il perseguimento dei seguenti obiettivi: (i) adottare una struttura flessibile del capitale sociale per consentire alla società, da un lato, di mantenere e ulteriormente rafforzare una solida base azionaria e, dall'altro, di conciliare tale essenziale obiettivo con la possibilità di perseguire opportunità di crescita per linee esterne quali, ad esempio, acquisizioni e/o alleanze strategiche, se del caso, da realizzarsi mediante emissioni di nuove azioni in favore di, e/o scambi azionari con, terzi; (ii) premiare con maggiore efficacia e incisività l'azionariato con orientamento a lungo termine atteso che una solida base azionaria risulti maggiormente idonea a supportare strategie di crescita orientate al lungo periodo. Le previsioni dell'art. 127-quinquies del TUF relative alla maggiorazione del voto Come noto, la possibilità di istituire nell'ambito delle regole di corporate governance la maggiorazione del voto è stata introdotta dal c.d. Decreto Competitività del giugno 2014 (d.l. 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”), poi convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014 n. 166. L'articolo 127-quinquies del Testo Unico della Finanza (TUF), introdotto proprio dal Decreto Competitività, ha previsto la possibilità nel nostro ordinamento di istituire un diritto di voto "maggiorato" a favore di coloro che posseggono azioni della società per un determinato periodo di tempo. Non si tratta, quindi, di una categoria speciale di azioni, come accade invece nel caso delle azioni a voto plurimo (sempre introdotte dal Decreto Competitività), ma di una sorta di "premio fedeltà" all'azionista di lungo periodo. L'introduzione nello statuto sociale del voto maggiorato può essere effettuata anche da società non quotate ma che abbiano in corso il procedimento di quotazione in un mercato regolamentato (purché non risultante da una fusione): in tal caso può essere previsto che ai fini del possesso continuativo sia computato anche il possesso anteriore. Questa possibilità è stata introdotta per incentivare il processo di quotazione. La modifica legislativa aveva, in particolare, lo scopo di consentire alle società quotate di dotarsi, ove dalle stesse ritenuto opportuno, di uno strumento di incentivazione per gli azionisti che avessero scelto di prediligere un investimento duraturo nella società quotata, rafforzandone il ruolo nella governance attraverso la maggiorazione del diritto di voto. Da tempo nei principali Paesi avanzati sono stati introdotti strumenti che consentono significative deviazioni dal principio “un'azione – un voto” (one share, one vote) e il legislatore italiano, nel quadro della globalizzazione dei mercati e della sempre più spinta concorrenza tra ordinamenti, ha scelto di avvicinare ulteriormente il diritto societario italiano alle legislazioni degli altri Paesi a capitalismo avanzato, con l'obiettivo di incentivare l'investimento a medio-lungo termine degli investitori (long term commitment) e così la stabilità della compagine azionaria. Il favore nei confronti di tale strumento giuridico si è tradotto anche nell'espressa previsione da parte del legislatore della non ricorrenza di alcun diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso all'assunzione della predetta delibera (art. 127-quinquies, comma 6, TUF). L'introduzione del voto maggiorato incentiva, quindi - tramite l'attribuzione di un “premio” -, l'investimento a medio-lungo termine nel capitale sociale dell'emittente, e risponda all'interesse sociale, in quanto incrementa la stabilità dell'azionariato, favorendo l'incremento durevole del valore delle azioni. Inoltre, la stabilità dell'azionariato può costituire un fattore strategico per il successo dei progetti di crescita eventualmente avviati dall'emittente, trattandosi tipicamente di progetti che sono destinati a svilupparsi in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e che richiedono pertanto il supporto di azionisti le cui logiche di investimento e le cui prospettive di ritorno devono essere allineate ad un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. L'adozione di tale istituto può contribuire, da ultimo, a contrastare fenomeni di volatilità del titolo, spesso connessi alle scelte di breve periodo degli investitori di natura finanziaria (più ampiamente si veda il commento di C. Sottoriva all'art. 127-quinquies TUF nel Codice delle società, a cura di L. Nazzicone, II ed., Milano, 2024). L'art. 127-quinquies TUF prevede – in sintesi - che gli statuti possono disporre: - che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 dell'art. 127-quinquies del TUF; - l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell' art. 2442 c.c . Come accennato, le azioni cui si applica il beneficio del voto maggiorato non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale. Come visto, l'art. 127-quinquies del Testo Unico della Finanza lascia alle società la facoltà di determinare in statuto l'entità della maggiorazione dei diritti di voto (fino all'entrata in vigore della L. n. 21/2024, entro un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto (purché non inferiore a 24 mesi). Tale periodo di detenzione delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto è il periodo minimo, ritenuto sufficiente per configurare un'adeguata stabilità del possesso azionario. Ad oggi il numero di società che hanno implementato la disciplina del voto maggiorato sono 74. All'esito dell'istituzione del voto maggiorato, ai sensi dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, la società deve provvedere - sulla base di comunicazioni provenienti dagli intermediari e delle comunicazioni dei soggetti interessati – alla istituzione dell'elenco degli azionisti che hanno diritto alla maggiorazione del voto e al suo aggiornamento entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea (ossia, allo stato, entro il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea della società, ai sensi dell'attuale art. 83-sexies TUF), così da poter adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti. L'entità del beneficio del voto maggiorato, vesting period e diritto reale legittimante Alla luce della modifica normativa recata dalla Legge n. 21/2024, è consentito di attribuire il beneficio del voto maggiorato, nella misura del voto doppio, ad ogni azione che sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'apposito elenco previsto dal comma 4 dell'art. 127-quinquies del TUF, fino ad un massimo complessivo di 10 voti per ciascuna azione (art. 127-quinquies, comma 2, TUF). Alla luce del nuovo dettato normativo, qualora si intenda potenziare il voto maggiorato, occorre che l'organo amministrativo proponga di recepire la modifica apportata all'istituto della maggiorazione del voto, con l'attribuzione del beneficio fino alla misura massima consentita dalla legge (10 voti riconosciuti per ciascuna azione ininterrottamente detenuta) in sede di assemblea straordinaria. Per gli azionisti che hanno già maturato 2 voti per azioni, il terzo voto maturerà decorsi 12 mesi dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria relativa alla modifica statutaria oggetto della deliberazione. Poiché, poi, la legge non chiarisce a quale titolo l'azione debba essere “appartenuta” al loyal shareholder, il beneficio del voto maggiorato spetterà (i) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, (ii) al nudo proprietario dell'azione con diritto di voto, nonché (iii) all'usufruttuario con diritto di voto. La progressiva maturazione della maggiorazione del voto sarà definita dall'assemblea sulla base della proposta formulata dall'organo amministrativo della società come di seguito rappresentato: - 2 voti per ciascuna azione qualora la condizione del voto maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 24 mesi; - 3 voti per ciascuna azione qualora la condizione del voto maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di 36 mesi; - … - 10 voti per ciascuna azione qualora la condizione del voto maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di [.] mesi, L'elenco, la legittimazione all'iscrizione e la rinunciabilità del beneficio La legge rimette agli statuti la definizione delle modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, imponendo, all'uopo, l'istituzione di un apposito elenco tenuto dalla società. La legge rimette, inoltre, all'autonomia statutaria la facoltà di prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare al voto maggiorato, in tutto o in parte. La disciplina regolamentare (art. 143-quater del Regolamento Emittenti) precisa inoltre che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco e ai fini dell'esercizio del voto maggiorato, l'azionista deve esibire apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili. Resta inteso che il soggetto iscritto può sempre chiedere la cancellazione (totale o parziale) dall'elenco, così come potrà sempre rinunciare al beneficio del voto maggiorato eventualmente maturato. In considerazione del fatto che le azioni a voto maggiorato non costituiscono, per espressa disposizione di legge, una categoria speciale di azioni, qualsiasi modifica della disciplina del voto maggiorato o la soppressione dello stesso richieda soltanto l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. Non è, pertanto, richiesta l'approvazione speciale degli azionisti che siano, in ipotesi, titolari del beneficio. La costituzione in pegno senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio (e, quindi, con conservazione in capo al titolare dell'azione) non costituisce causa di decadenza dal beneficio. Il trasferimento (diretto o indiretto) del diritto reale legittimante: effetti ai fini del beneficio del voto maggiorato La legge dispone che il beneficio del voto maggiorato venga meno: a) in caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, nonché b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, TUF. La legge rimette poi espressamente all'autonomia statutaria la scelta fra perdita o mantenimento del beneficio: c) nel caso di successione a causa di morte, nonché d) nel caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. Lo statuto sociale può prevede che il beneficio del voto maggiorato venga conservato (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari e (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. L'effettuazione di operazioni straordinarie della società (aumento di capitale, fusione o scissione) ed effetti sulla disciplina del voto maggiorato Lo statuto sociale può prevedere l'estensione proporzionale del beneficio tanto nel caso di aumento di capitale gratuito, quanto nel caso di aumento di capitale con nuovi conferimenti in coerenza con la funzione premiale dell'istituto per gli azionisti fedeli. Questi ultimi, infatti, almeno con riguardo all'aumento di capitale non gratuito, si mostrano favorevoli non solo a mantenere, ma addirittura a ulteriormente investire nella società. L'estensione del voto maggiorato alle azioni di nuova emissione avverrà in maniera da consentire all'azionista di mantenere la stessa proporzione tra (x) azioni con una determinata maggiorazione del diritto, (y) azioni con una diversa maggiorazione e (z) azioni senza maggiorazione. Ad esempio: qualora prima dell'aumento di capitale, un azionista detenga 10 azioni delle quali 2 azioni esprimenti 5 voti, 4 azioni esprimenti 7 voti, 3 azioni esprimenti un voto e un'azione esprimente 10 voti, all'esito della sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di tale azionista, il suo pacchetto azionario sarà così composto: il 20% da azioni esprimenti 5 voti, il 40% da azioni esprimenti 7 voti, il 30% da azioni esprimenti un voto e il 10% da azioni esprimenti 10 voti, sì da evitare che ove l'azionista abbia sottoscritto interamente l'aumento di capitale offerto a lui in opzione, i suoi diritti di voto non ne risultino diluiti. Allo stesso modo, la normativa prevede la possibilità di estensione del beneficio della maggiorazione anche nel caso di fusione o scissione della società, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione: beneficio che, in tal caso, si applica alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito il voto maggiorato. Conseguentemente, ove l'emittente dovesse in futuro partecipare ad un procedimento di fusione o scissione sarà possibile (ancorché non doveroso) prevedere l'estensione del beneficio anche alle nuove azioni rivenienti dall'operazione straordinaria in questione. Effetti della maggiorazione di voto ai fini del computo dei quorum assembleari e ai fini dell'esercizio di diritti di minoranza. Diritto di recesso La maggiorazione di voto viene computata anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. Resta, invece, inteso che, sempre conformemente al disposto di legge, la maggiorazione di voto non avrà effetto sui diritti diversi dal voto spettanti in forza di determinate aliquote del capitale. Gli azionisti che non concorrano all'adozione della deliberazione (i.e. assenti, astenuti e dissenzienti) sulla modifica dello statuto che prevede il potenziamento del voto maggiorato, sono legittimati a esercitare il loro diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, c.c., in ossequio a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 127-quinquies TUF, così come sostituito dalla Legge n. 21/2024 (i c.d. “azionisti recedenti”). Ai sensi dell'art. 2437-bis c.c., gli azionisti recedenti potranno esercitare il loro diritto di recesso, in relazione a tutte o a parte delle azioni detenute, inviando una comunicazione alla società non oltre 15 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della modifica statutaria in oggetto. In particolare, gli azionisti che esercitano il diritto di recesso devono far pervenire una specifica comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato, attestante la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea straordinaria che delibererà sulla modifica statutaria in parola e ininterrottamente fino alla data della comunicazione in oggetto. Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere vendute o costituire oggetto di atti di disposizione sino al trasferimento delle azioni medesime ovvero alla verifica dell'avveramento (in assenza di rinuncia) delle condizioni risolutive apposte alla modifica statutaria di cui sopra. Ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, c.c., dovrà essere determinato dalla società il prezzo di liquidazione da riconoscere agli azionisti recedenti. Una volta scaduto il periodo di 15 giorni, le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso saranno offerte agli altri azionisti e, successivamente, le azioni invendute potranno essere offerte a terzi; le azioni che eventualmente residuino e che non siano state vendute dovranno essere acquistate dalla società al prezzo di liquidazione. L'ammontare del recesso dovrà essere calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-quater c.c. La possibile formulazione della modifica statutaria e la sua efficacia Una possibile formulazione dell'articolo dello statuto sociale che introduce il voto maggiorato ed il suo potenziamento potrebbe essere la seguente: “Le azioni sono solo nominative. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fermo peraltro quanto infra previsto nei commi successivi. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito, nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. Nei limiti in cui sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, è inoltre attribuito 1 (un) voto ulteriore alla scadenza del periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi che precede, a ciascuna azione appartenuta (in forza di un diritto reale legittimante) al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto, fino a un massimo complessivo di 10 (dieci) voti per azione”. La modifica statutaria recante l'introduzione del voto maggiorato od il suo potenziamento ha efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria. Riferimenti - Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 40-2024/I, "La nuova disciplina del voto plurimo e del voto maggioritario nella legge a sostegno della competitività dei capitali" , di F. Magliulo, 22 marzo 2024; - C. Sottoriva, Commento all'art. 127-quinquies TUF nel Codice delle società, a cura di L. Nazzicone, seconda edizione, Milano, 2024. |