Incidente sciistico e corresponsabilità nella causazione dell'evento

La Redazione
29 Aprile 2024

La vicenda esaminata dalla Corte nell’ordinanza n. 10518 del 18 aprile 2024, riguardava un incidente sugli sci. In particolare, uno sciatore esperto, mentre percorreva ad alta velocità una pista, non riusciva a controllare gli sci, così cadendo e provocando il distacco di uno sci che feriva in maniera grave un minore che si trovava a valle. 

Per quanto di interesse, i giudici di secondo grado, in riforma della sentenza di primo grado, individuavano come corresponsabili della causazione dell'evento oltre allo sciatore, nella misura ritenuta del 50%, l'allenatore e la società organizzatrice della competizione, ritenuti corresponsabili nella misura del 25 % ciascuno. In particolare, lo sciatore aveva tenuto una velocità non consona «in assenza di qualsiasi ragione di allenamento», mentre l'allenatore e la società organizzatrice della competizione erano onerati degli «obblighi di prudenza, prevenzione e protezione» che avrebbero imposto, se non la chiusura della pista al pubblico, quanto meno la segnalazione della destinazione della stessa ad allenamento.

La vicenda giungeva all'attenzione della Corte di cassazione a seguito del ricorso proposto dal responsabile dell'incidente, il quale lamentava la mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, delle International Competition Rules (ICR) relative alle gare sciistiche. Queste ultime, in particolare, relative a gare svolte nell'ambito della Federazione Internazionale Sciistica (FIS), come quella del caso di specie, avrebbero imposto la chiusura della pista riservata alla competizione, a tutela dello stesso atleta minorenne. Pertanto, se l'area agonistica fosse stata chiusa, l'evento dannoso non si sarebbe verificato «mentre non solo era stato affermato il contrario, ma era stata altresì imputata, con insufficienza motivazionale, una percentuale di concorso al 50%». Inoltre, sempre a dire del ricorrente, erano stati violati gli artt. 2048 e 2049 c.c. per culpa in vigilando dell'allenatore e per analoga responsabilità dell'organizzatore della manifestazione.

La Corte ha dichiarato i motivi in parte inammissibili, in parte infondati. Quanto alle ICR, i giudici hanno evidenziato che la Corte di merito ha affermato la responsabilità dell'allenatore, in uno a quella dell'organizzatore dell'evento, per la mancata chiusura dell'area di gara ovvero per la mancata segnalazione di allerta agli altri utenti, che costituiscono violazioni di regole di prudenza sostanzialmente coincidenti con le citate ICR, invocate senza peraltro dimostrare quando sarebbero state prodotte non trattandosi di norme ordinamentali conoscibili dal giudicante. Sul punto è dunque evidente che non è sufficiente l'indicazione di una pagina di rete telematica al fine di ritenere le ICR prodotte nei contenuti che le compongono, men che meno ai fini del rispetto del principio di specificità previsto per il ricorso in cassazione. 

Venendo alle censure del ricorrente, esse riguardano due profili, quello causale e quello colposo, in specie in relazione alla misura del concorso. Quanto al primo, i giudici hanno sottolineato che «è vero che, nel giudizio controfattuale, se l'area di gara fosse stata idoneamente chiusa l'evento di danno non sarebbe accaduto, ma è altresì vero che, posto questo fattore causale, senza la condotta dell'atleta parimenti l'evento non si sarebbe verificato, non essendo al contempo, la seconda, una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, a mente dei principi generali evincibili dall'art. 41 c.p. Entrambe le condotte sono, quindi, concause dell'evento». Quanto alla rilevanza colposa della condotta dello sciatore, la Corte d'appello l'ha correlata a due profili: l'alta velocità e l'uso della pista estraneo a quello di riscaldamento per la gara. Parte ricorrente ha osservato che la velocità era giustificata dal riconosciuto contesto agonistico, mentre l'uso della discesa per fini estranei sarebbe contraddittoriamente stato valorizzato atteso quel complessivo contesto. I giudici di legittimità hanno ritenuto le censure non meritevoli di accoglimento, atteso che, nella logica dell'accertamento fattuale del Collegio, è evidente che la velocità non avrebbe costituito fattore colposo solo quando correlata all'uso appropriato della discesa, e non nel caso di uso che tale non poteva essere ritenuto. Da ultimo, quando alla misura del concorso, viene evidenziato che essa costituisce sempre valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità,  a maggior ragione per l'impossibilità di dedurre l'insufficienza motivazionale dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

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