Incidente con monopattino elettrico, profili di responsabilità e prova liberatoria
30 Aprile 2024
Tenuto conto di quanto sopra, ed in particolare di quanto risulta dalla relazione di incidente stradale prodotta in atti, in relazione alla causazione dell'incidente emerge la colpa esclusiva del conducente del monopattino, il quale, ha tenuto un comportamento di guida molto imprudente procedendo a zig zag e voltandosi all'indietro, non essendo viceversa emersi profili di colpa in capo all'odierna attrice, non risultando che quest'ultima abbia effettuato in modo distratto l'attraversamento che era quasi concluso al momento dell'urto. Tenuto conto di quanto sopra esposto in relazione alla causazione dell'incidente, la madre del minore risponde del danno cagionato dal conducente; anche il proprietario del veicolo risponde del danno, perché secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la prova liberatoria prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c. non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ossia non è sufficiente che il proprietario abbia manifestato il proprio dissenso a concedere l'uso del mezzo a terzi, ma è necessario che la circolazione sia avvenuta “contro la sua volontà”, la quale deve estrinsecarsi in un concreto comportamento ostativo che effettivamente impedisca la circolazione del veicolo mediante l'adozione di misure efficaci tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata. Ne consegue nel caso di specie che la prova liberatoria prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c. non è integrata dalla circostanza che al momento del sinistro il veicolo fosse condotto da un soggetto diverso da quello che aveva preso a noleggio il bene (la madre del minore) nonostante l'indicazione nelle condizioni contrattuali relative al servizio predisposto dalla società del divieto di utilizzo del bene da parte di soggetti diversi dal contraente. |