Liquidazione controllata: il Tribunale non può autorizzare l’uso dell’auto sottoposta a fermo amministrativo

La Redazione
24 Aprile 2024

Nel caso di autovettura sottoposta a fermo amministrativo, l’autorizzazione per il relativo utilizzo per esigenze lavorative del debitore deve essere oggetto di specifica istanza all’Agente della Riscossione, non potendo essere richiesta al Giudice della procedura concorsuale.

Nell'ambito di un procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, il debitore sovraindebitato chiedeva, tra l'altro, di essere autorizzato ad utilizzare la propria autovettura in quanto necessaria per recarsi presso il luogo di lavoro.

Il Tribunale ritiene di non poter accogliere detta richiesta, in quanto, posto il dispositivo dell'art. 86 comma 2, d.p.r. 602/1973 (come sostituito dall'art. 52 comma 1, lett. m), del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in l. n. 98/2013), ne consegue che la strumentalità del mezzo rispetto alle esigenze lavorative non può essere accertata dal Tribunale in occasione dell'apertura della liquidazione controllata, bensì deve essere oggetto di specifica istanza all'Agente della Riscossione (la quale, nel caso concreto, non risulta che sia stata effettuata).

Allo stato, quindi, la circolazione del veicolo costituirebbe illecito sanzionabile ai sensi dell'art. 214 comma 8, d.lgs. n. 285/1992.