Servizi di telefonia, danno perdita di chance e liquidazione in via equitativa

La Redazione
26 Aprile 2024

La Corte di cassazione, nell'ordinanza del 23 aprile 2024, n. 10885, si è pronunciata in relazione alla richiesta di risarcimento avanzata da un'impresa per i danni subiti in conseguenza della mancata attivazione di un contratto telefonico e della conseguente interruzione della linea telefonica dal mese di settembre 2011 al mese di febbraio 2012.

In particolare, la Corte ha ricordato che in tema di somministrazione del servizio di telefonia, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore è per giurisprudenza di legittimità consolidata una perdita di chance. Tale voce di danno non consiste nella perdita di un vantaggio economico, ma nell'impossibilità di poterlo conseguire. Trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di «possibilità» (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa (Cass. civ. n. 14916/2018; Cass. civ. n. 19497/2017), non essendo al riguardo necessario dimostrare l'avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato, che può incidere sulla quantificazione del danno ma non escluderne la sussistenza (Cass. civ. n. 27633/2023). Si è altresì precisato che tale diritto ha, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l'utenza telefonica afferisca ad un'attività professionale o commerciale(Cass. civ. n. 19342/2017); né l'esistenza del danno può essere negata per il solo fatto che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale; tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato in ragione di ciò che, in mancanza d'inadempimento del gestore, l'utente in via di ragionevole probabilità avrebbe potuto invero conseguire; e che tale danno possa essere liquidato in via equitativa (Cass. civ. n. 27633/2023). Ancora, al riguardo è stato sottolineato che la liquidazione equitativa del danno è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (Cass. civ. n. 9339/2019), il giudice potendo fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno e art. 1226 c.c. anche in assenza di domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata anche d'ufficio dal giudice di appello (Cass. civ. n. 2831/2021).

In applicazione dei richiamati principi, la Corte ha evidenziato l'errore commesso dal giudice di appello che, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento della compagnia telefonica, anziché far luogo alla valutazione equitativa del danno, cui il giudice può addivenire anche d'ufficio, ha negato il risarcimento del danno per «evidente difetto di allegazione da parte dell'attrice in primo grado, che non ha dedotto quali siano stati in concreto i danni asseritamente patiti per effetto della temporanea mancata fruizione della linea telefonica», «non ha specificato, né provato i danni da essa sofferti a causa del dedotto inadempimento contrattuale, ritenendo a riguardo inidoneo il c.d. estratto conto clienti a provare gli asseriti danni sub specie perdite di commesse da parte dei clienti», e ha ritenuto «del tutto erronea» la «liquidazione equitativa del danno effettuata dal giudice di prime cure poiché effettuata in assenza dei presupposti di legge».

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