Autosufficienza del figlio maggiorenne e riparto dell’onere della prova

29 Aprile 2024

La Cassazione ritorna sulla questione del riparto dell’onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni che giustificano il permanere in capo al genitore dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.

Massima

Riguardo al contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio; b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. Inoltre, l'età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età.

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se li figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il ‘figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.

Il caso

Entrambi i casi venuti all’attenzione dei giudici di legittimità riguardavano giudizi di modifica delle condizioni di divorzio nei quali era stata richiesta la revoca del mantenimento previsto in favore del figlio maggiorenne.

Nella fattispecie oggetto della sentenza n. 2259 la domanda di revoca era stata accolta dai giudici di merito.

Mentre nel caso oggetto della sentenza n. 5177 la domanda era stata rigettata, nonostante la figlia avesse raggiunto i trenta anni di età, in quanto la giovane era affetta da disturbo di personalità di tipo borderline.

La questione

Con le pronunce in commento la Cassazione ritorna sulla questione del riparto dell’onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni che giustificano il permanere in capo al genitore dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.

Le soluzioni giuridiche

Negli ultimi anni si è assistito al fenomeno del prolungamento della durata del dovere genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne dipeso da molti fattori sociali, familiari ed economici (mutamento dei rapporti genitori-figli e migliorate condizioni familiari, dissolvimento delle coppie, allungamento dei percorsi di studio, crisi del mercato del lavoro e disoccupazione giovanile).

La giurisprudenza, tenuto conto di tale fenomeno sociale, ha già da tempo chiarito che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2022, n. 23132).

In entrambe le pronunce in commento si è ritenuto che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro; di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'auto-responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.

I giudici di legittimità hanno, inoltre, rimarcato che se il riconoscimento del diritto al mantenimento dipende dal fatto che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e si sia attivato nella ricerca di un lavoro, allora la presenza di una patologia (a meno che la stessa non integri la condizione di grave handicap, che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento; Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2021, n. 21819) influisce sul diritto al mantenimento se e nella misura in cui incide sulle capacità di impegno nella preparazione professionale o tecnica e nella ricerca lavorativa (Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2024, n. 5177; in tal senso v. anche Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2023, n. 23133).

Osservazioni

Secondo l'impostazione tradizionale della giurisprudenza (Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 2021, n. 40283; Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2021, n. 27904; Cass civ., sez. I, 17 febbraio 2021, n. 4219; Cass. civ., sez. VI, 9 ottobre 2020, n. 21752) l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha conseguito l'autosufficienza economica intesa come possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o come costruzione di un proprio nucleo familiare, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia).

Nell'ultimo anno, tuttavia, si è affermato nella giurisprudenza di legittimità un diverso orientamento secondo il quale l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è pertanto onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr.  Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875).

Questa conclusione è stata ritenuta pienamente coerente con il principio di prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. civ., sez. I, 22/06/2023, n. 17947).

I giudici di legittimità hanno, altresì, chiarito che la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sé, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice; e, dall'altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto (cfr.  Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875).

Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il cd. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'auto-responsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2023, n. 16327; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2023, n. 358).

I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'auto-responsabilità circoscrivono, dunque, in capo al genitore l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr.  Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875).

Riferimenti

Arceri, Il mantenimento dei figli maggiorenni oggi, tra diritto di realizzarsi e diritto dell’obbligato all’affrancazione, in Famiglia e Diritto, 2021, 3, 343;

Murgo, Il mantenimento del figlio maggiorenne, tra solidarietà familiare e autoresponsabilità, in Nuova Giur. Civ., 2022, 6, 1201;

Petronelli, Il mantenimento del figlio maggiorenne nel confronto tra contrapposte esigenze, in iusfamiglie.it, 2 marzo 2023;

Scuffi, Il figlio ultra maggiorenne è sempre tenuto ad attivarsi con ogni mezzo per ricercare la propria autonomia economica lavorativa: vale il principio dell’autoresponsabilità, in iusfamiglie.it, 6 novembre 2023.