La nullità delle clausole derogative della competenza per territorio del giudice del lavoro

30 Aprile 2024

Tra le varie questioni giuridiche esaminate dalla Corte nella pronuncia in commento, id est l'applicazione dei fori alternativi o di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c. o del foro generale del convenuto ex art. 413, comma 7, c.p.c., la rilevabilità officiosa dell'incompetenza non oltre la prima udienza, e la nullità delle clausole derogative della competenza per territorio (artt. 413, comma 8 e 28 c.p.c.), particolare rilievo assume quest'ultima, per i peculiari profili oggetto di trattazione.

Massima

La nullità, prevista dall'art. 413, ult. comma, c.p.c., delle clausole derogative della competenza per territorio del giudice del lavoro non riguarda soltanto i rapporti elencati dall'art. 409 c.p.c., ma anche quelli ad essi avvinti da uno stretto collegamento negoziale.

Il caso

Un’associazione sindacale agiva in giudizio per l'accertamento del diritto alla riscossione della quota associativa mensile, non corrisposta né dal datore di lavoro, in ottemperanza alla cessione del credito operata a favore del sindacato, né dal lavoratore. La causa veniva proposta dinanzi al Tribunale individuato dalle parti (lavoratore e sindacato), nella scheda di adesione, quale foro convenzionale. Il Tribunale, tuttavia, declinava la competenza territoriale in favore del Tribunale ritenuto competente sulla base dell’applicazione dei fori alternativi dettati dall’art. 413 c.p.c.

L’ordinanza declinatoria di competenza veniva impugnata dall’associazione sindacale con regolamento di competenza, in ragione della clausola di deroga ai criteri di competenza codicistici, con individuazione di un foro convenzionale ad essi estraneo, inserita al momento dell’adesione al sindacato, e in considerazione dell'oggetto della causa (il pagamento della quota associativa alla sigla sindacale, a prescindere dal rapporto di lavoro subordinato), della carenza di eccezioni da parte del lavoratore e dell'indeterminatezza dell'effettivo luogo di lavoro.

La questione

Tra le varie questioni giuridiche esaminate dalla Corte nella pronuncia in commento, id est l'applicazione dei fori alternativi o di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c. o del foro generale del convenuto ex art. 413, comma 7, c.p.c., la rilevabilità officiosa dell'incompetenza non oltre la prima udienza, e la nullità delle clausole derogative della competenza per territorio (artt. 413, comma 828 c.p.c.), particolare rilievo assume quest'ultima, per i peculiari profili oggetto di trattazione.

La Corte ha, in particolare, esaminato il tema dell'ampiezza delle clausole derogative della competenza per territorio, ed in particolare se l'ambito applicativo dell'art. 413, comma 8, c.p.c. dovesse estendersi anche ai rapporti non ricompresi nell'alveo dell'art. 409 c.p.c., ma ad essi avvinti da una relazione di collegamento negoziale, come quella esistente con l'atto di adesione all'associazione sindacale con impegno al versamento della quota associativa e la contestuale cessione del credito vantato nei confronti del datore di lavoro a titolo di retribuzione, per l'importo corrispondente.

Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, lo schema che si realizza nel rapporto fra il lavoratore, il sindacato cui vanno versati i contributi e il datore di lavoro va ricondotto a quello della cessione di credito (della quota di retribuzione pari ai contributi sindacali dovuti) ex art. 1260 c.c., in funzione di pagamento, cioè in funzione dell'adempimento dell'obbligazione sorta (in capo al lavoratore) con il negozio di adesione all'organizzazione sindacale (Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2017, n. 5321).

Le soluzioni giuridiche

I tre criteri di competenza per territorio, relativi al rapporto di lavoro privato, enucleati all'art. 413 c.p.c., sono esclusivi rispetto agli ordinari criteri di competenza previsti dall'art. 18 e ss. c.p.c., applicabili solo in via residuale, facoltativi e concorrenti, potendo il lavoratore incardinare il giudizio dinanzi ad uno dei Tribunali del lavoro potenzialmente competenti in via concorrente, sulla base di determinazioni del tutto insindacabili.

Tale competenza deve ritenersi, inoltre, inderogabile in ragione della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 413 c.p.c., che contempla la sanzione della nullità per le clausole derogative della competenza per territorio, non rilevando in contrario i limiti temporali alla facoltà del convenuto di eccepirla e al potere del giudice di rilevarla d'ufficio posti dall'art. 428 c.p.c., aventi finalità di celerità del giudizio ed economia processuale.

La natura inderogabile di tale competenza determina, quale fondamentale corollario, l'invalidità della clausola, eventualmente contenuta nel contratto di lavoro, che determini una deroga alla competenza per territorio del giudice, anche laddove tale clausola sia stata pattuita nell'interesse del lavoratore, trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 28 c.p.c., che prevede la facoltà di deroga alla competenza per effetto dell'accordo tra le parti, fatta eccezione per i casi in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.

La peculiarità del caso di specie consiste nell'aver ritenuto l'invalidità della clausola che introduce una deroga agli ordinari criteri di competenza per territorio, previsti dall'art. 413 c.p.c., non contenuta nel contratto di lavoro, o nella fonte negoziale di un rapporto ricompreso nell'alveo dell'art. 409 c.p.c., bensì nell'atto di adesione all'associazione sindacale, contenente una fattispecie di cessione del credito, vale a dire della quota di retribuzione, spettante al lavoratore, pari all'importo dei contributi sindacali dovuti, in funzione di adempimento dell'obbligazione sorta con il negozio di adesione all'organizzazione sindacale.

Osservazioni

La posizione espressa dalla Corte appare una naturale discendenza dell'orientamento, progressivamente assunto, in tema di individuazione della competenza per materia del giudice del lavoro.

Riconducono al novero dell'art. 409 c.p.c. non soltanto le controversie in cui si discute dell'esistenza, del contenuto, del modo di essere e degli effetti di un rapporto ricompreso nella categorie tipizzate (come il diritto del lavoratore alla retribuzione, alla qualifica di appartenenza, alla reintegrazione nel posto di lavoro etc.), ma anche quelle, eventualmente intercorrenti tra soggetti diversi, nel quale il rapporto rientrante nell'elenco di cui all'art. 409 c.p.c. sia base ineliminabile e caratterizzante, risultando gli interessi di cui si chiede la protezione sorti in dipendenza di siffatto rapporto che, pertanto, ne costituisce fonte e non mera occasione (Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 907).

Nel caso di specie, il rapporto di lavoro subordinato rappresenta mero antecedente logico giuridico del diritto azionato in giudizio, promanante dall'impegno al versamento della quota associativa, assunto dal lavoratore, con contestuale atto di cessione del credito, ovvero della parte di retribuzione corrispondente all'importo mensile della quota.

Se, tuttavia, in armonia con l'orientamento secondo cui è sufficiente, al fine di individuare la competenza per materia del giudice del lavoro, una relazione di mera antecedenza o presupposizione di uno dei rapporti elencati all'art. 409 c.p.c., la questione può essere devoluta al giudice del lavoro, innescando il meccanismo di reperimento del foro territorialmente competente sulla base dei criteri, alternativi e concorrenti di cui all'art. 413 c.p.c., l'applicazione di tale norma, ivi inclusa la previsione di chiusura, non può che operarsi sulla base di analogo criterio ermeneutico.

Pertanto, laddove la clausola derogativa della competenza per territorio ex art. 413 c.p.c., attraverso l'individuazione di un foro convenzionale, non sia pattuita nel contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, ma in atto negoziale (adesione all'associazione sindacale) che lo presupponga e ad esso sia funzionalmente avvinto, cionondimeno troverà applicazione la sanzione di nullità prevista nell'ultimo comma dell'art. 413 c.p.c.