Sanzioni disciplinari nel pubblico impiego: in caso di sanzione “non di minore gravità” deve essere garantita l’imparzialità del soggetto che la applica
02 Maggio 2024
Può ritenersi compromessa la terzietà del soggetto che deve sanzionare in via disciplinare il dipendente pubblico qualora il dirigente (allo stesso sovraordinato) abbia svolto l'istruttoria e anche applicato una sanzione di non minore gravità? Precisato che il legislatore, nel richiedere la previa individuazione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, ha inteso tenere conto anche delle specifica situazione organizzativa di ciascuna amministrazione, non può essere preterita l'esigenza di evitare che la cognizione disciplinare avvenga, di fatto, nell'ambito dell'ufficio di appartenenza del lavoratore, ossia in un contesto nel quale lo stesso dirigente dell'ufficio ha un coinvolgimento diretto con l'asserito responsabile dell'illecito disciplinare. Si rammenta che, in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, il responsabile della struttura e il soggetto competente ad irrogare la sanzione (quest'ultimo da individuarsi a cura di ciascuna amministrazione e secondo il proprio ordinamento) devono essere distinti ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001 al fine di garantire che, in relazione alle sanzioni di maggiore gravità, tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo, in condizioni di imparzialità di giudizio e con il sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente. La necessità di tale distinzione viene meno solo ove si realizzi la duplice condizione che l'infrazione rilevata è riconducibile fra quelle di minore gravità e il responsabile della struttura riveste la qualifica di dirigente, sottolineandosi il carattere imperativo del principio di terzietà e della conseguente distinzione sul piano organizzativo tra l'ufficio per i procedimenti disciplinari e la struttura nella quale opera il lavoratore. Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, la significativa incidenza che le sanzioni disciplinari “maggiori” hanno sul rapporto di lavoro giustifica la suddetta distinzione, costituente il riflesso di valori giuridici fondamentali. |