Processo tributario con pluralità di parti e regole processual-civilistiche

La Redazione
02 Maggio 2024

Le Sezioni Unite Civili, nella sentenza del 30 aprile 2024, n. 11676, hanno chiarito che nel processo tributario con pluralità di parti, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, laddove prevede la proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche.

Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza – hanno affermato i seguenti principi:

Nel processo tributario con pluralità di parti, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, laddove prevede la proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, c.p.c.., applicabili al processo tributario, non vi è l'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d'appello, per cause scindibili, sia venuto meno.

Nel processo tributario, le modalità di proposizione dell'appello incidentale – che l'art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 prevede che sia contenuto, a pena di inammissibilità, nell'atto di costituzione dell'appellato, al pari delle modalità di proposizione dell'appello incidentale che, a pena di decadenza, l'art. 343, primo comma, c.p.c., prescrive sia contenuto nella medesima comparsa di risposta depositata – riguardano esclusivamente le ipotesi di processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quei giudizi nei quali siano portate al vaglio dell'organo giudiziario cause scindibili; pertanto, l'appellato che intende impugnare la sentenza anche nei confronti di una parte del giudizio di primo grado non convenuta dall'appellante principale in riferimento a cause scindibili, deve proporre l'appello mediante notifica nel termine di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e comunque non oltre i termini di decadenza dal diritto all'impugnazione».

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