Sulla tempestività di un deposito nel processo telematico: rileva la prova dell’accettazione o la prova di consegna?

02 Maggio 2024

La notificazione a mezzo PEC si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile del termine.

Il fatto processuale

Con ricorso avverso una sentenza di rigetto del reclamo promosso contro il decreto di dichiarazione del fallimento, una società ne chiedeva la riforma per aver la Corte di appello di Ancona dichiarato inammissibile il reclamo per tardività del deposito del ricorso. Secondo la Corte anconetana, infatti, la ricorrente in reclamo aveva tardivamente depositato l'atto, avendo ricevuto il messaggio di posta elettronica certificata attestante la ricevuta di consegna del deposito (cosiddetta “RdAC”) da parte del gestore Ministeriale soltanto il giorno dopo il giorno di scadenza per impugnare il provvedimento.

La ricorrente, invece, sosteneva la tempestività del loro deposito sulla scorta della ricezione del messaggio PEC di accettazione (cosiddetta “RAC”) nella data ultima per la tempestività del deposito e che «il ritardo tra l'invio del reclamo e la formazione della ricevuta di avvenuta consegna era stato determinato dall'interruzione dei servizi informatici del settore civile” [quindi da] problemi tecnici intern(i) al gestore PEC del Ministero».

La pronuncia della Cassazione

Il ricorrente deduceva quale primo motivo di ricorso – accolto dalla Corte di Cassazione come si illustrerà di seguito – «l'omesso esame di fatti decisivi per la decisione e già oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.»: la sentenza impugnata, senza concedere l'invocata rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., aveva dichiarato l'inammissibilità del reclamo sul rilievo che il ritardo verificatosi nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) fosse imputabile alla parte reclamante e non al gestore ministeriale.

Sennonchè il ricorrente allegava la tempestività della ricezione della RAC e la contingenza – nella serata del giorno di scadenza del deposito – dello svolgimento di attività manutentiva da parte del gestore ministeriale, causativo del ritardo nella generazione della RdAC.

La Corte di appello di Ancona, quindi, omettendo di valutare l'informazione probatoria ricavabile dalla nota emessa dal Ministero della Giustizia, era incorsa nel vizio di travisamento della prova, «il quale ricorre nel caso in cui si accerti che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, per cui, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia».

La Corte di Cassazione, nell'accogliere il motivo di ricorso, richiamava preliminarmente la pronuncia resa dalla Corte Costituzionale (n. 75/2019) che ebbe a precisare che ai fini della determinazione del perfezionamento della notifica (o del deposito) di un atto per il notificante (o depositante) rileva il momento di generazione della RAC da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente (notificante o depositante) e non già della RdAC del gestore ministeriale né quello della mera “spedizione” (del messaggio di invio al gestore ministeriale dell'atto in notifica o in deposito).

Essendo circostanza pacifica in atti che il messaggio di RAC fosse stato generato tempestivamente la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza resa dalla Corte di appello di Ancona avendo ravvisato nella stessa il vizio lamentato dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso.

Conclusioni

L'ordinanza della Suprema Corte rappresenta un'occasione per precisare nuovamente quale sia la ratio del principio della scissione del momento perfezionativo della notifica per il notificante e per la parte destinataria della notifica.

Per il notificante, infatti, solo la generazione della ricevuta di accettazione da parte del proprio gestore di posta elettronica certificata è confermativa dell'avvenuto regolare compimento di tutte le attività che competono al notificante e che lo stesso può e deve porre in essere per l'avvio del procedimento notificatorio (come sancito dalla Cass., sez. un., n. 32091 del 2023).

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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