CFC: definite le modalità per ricorrere al regime sostitutivo
03 Maggio 2024
In tema di imprese estere controllate, l'articolo 3 d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, emanato in attuazione della l. 9 agosto 2023, n. 111, recante la riforma in tema di fiscalità internazionale, ha modificato la disciplina CFC di cui all'articolo 167 comma 4-ter del TUIR e ha previsto l'introduzione di un regime opzionale di tassazione alternativa pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio che si calcola senza considerare le rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. Le modalità di esercizio e revoca dell'opzione, sono demandate dall'articolo 167, comma 4-ter del TUIR a un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che è stato pubblicato in data 30 aprile 2024. Con questo documento, l'Agenzia precisa che la società controllata può ricorrere all'”opzione” di cui all'art. 167 comma 4-ter TUIR prescindendo dalla verifica del livello di tassazione effettiva estera controllata ai fini della disciplina CFC. L'opzione per l'imposizione sostitutiva è applicabile dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) realizzano oltre un terzo dei proventi classificabili “passive income”, secondo le categorie previste dalla lett. b), comma 4 dell'articolo 167 del TUIR; 2) redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Al riguardo, si precisa che, nel caso di controllata di cui al punto 3, lettere b) e c) del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, si fa riferimento al bilancio d'esercizio della casa madre (comprensivo delle risultanze economiche e patrimoniali della stabile organizzazione) che sia oggetto di revisione e certificazione. In applicazione di commi 4-ter, ultimo periodo e 4-quater dell'articolo 167 del TUIR, l'opzione non è esercitabile da parte del soggetto controllante in presenza di controllate che pur integrando la condizione di cui al punto 1), non soddisfano la condizione di cui al punto 2). |