CFC: definite le modalità per ricorrere al regime sostitutivo

La Redazione
03 Maggio 2024

Con il Protocollo n. 213637/2024 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative dell’opzione prevista dall’art. 167 comma 4-ter del Testo Unico in materia di Redditi (TUIR) riguardante l’imposta sostitutiva alle imposte sui redditi in tema di imprese estere controllate (c.d. CFC, Controlled Foreign Company).

In tema di imprese estere controllate, l'articolo 3 d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, emanato in attuazione della l. 9 agosto 2023, n. 111, recante la riforma in tema di fiscalità internazionale, ha modificato la disciplina CFC di cui all'articolo 167 comma 4-ter del TUIR e ha previsto l'introduzione di un regime opzionale di tassazione alternativa pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio che si calcola senza considerare le rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

Le modalità di esercizio e revoca dell'opzione, sono demandate dall'articolo 167, comma 4-ter del TUIR a un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che è stato pubblicato in data 30 aprile 2024. Con questo documento, l'Agenzia precisa che la società controllata può ricorrere all'”opzione” di cui all'art. 167 comma 4-ter TUIR prescindendo dalla verifica del livello di tassazione effettiva estera controllata ai fini della disciplina CFC.

L'opzione per l'imposizione sostitutiva è applicabile dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) realizzano oltre un terzo dei proventi classificabili “passive income”, secondo le categorie previste dalla lett. b), comma 4 dell'articolo 167 del TUIR;

2) redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Al riguardo, si precisa che, nel caso di controllata di cui al punto 3, lettere b) e c) del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, si fa riferimento al bilancio d'esercizio della casa madre (comprensivo delle risultanze economiche e patrimoniali della stabile organizzazione) che sia oggetto di revisione e certificazione.

In applicazione di commi 4-ter, ultimo periodo e 4-quater dell'articolo 167 del TUIR, l'opzione non è esercitabile da parte del soggetto controllante in presenza di controllate che pur integrando la condizione di cui al punto 1), non soddisfano la condizione di cui al punto 2).

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