Validi i contratti di conto corrente, di apertura di credito e di mutuo chirografario, anche se privi della sottoscrizione della Banca

Studio Mascellaro Fanelli
02 Maggio 2024

Il Tribunale di Trapani si è pronunciato in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un mutuo chirografario a tasso variabile, con ammortamento alla francese, e un'apertura di credito in conto corrente.

Resta valido il contratto di conto corrente (nonché quello di apertura di credito e di mutuo chirografario) anche se privo della sottoscrizione della Banca: la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca è un requisito che va inteso in senso funzionale e non strutturale, e la sua mancanza non determina nullità del contratto per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, TUB. È sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti.