Alloggi di edilizia residenziale pubblica e nullità della clausola di determinazione del prezzo

La Redazione
03 Maggio 2024

La Corte di Cassazione enuncia un importante principio ai fini della determinazione della nullità della clausola di determinazione del prezzo di cessione di un immobile costruito in edilizia convenzionata.

In una causa relativa all'esecuzione in forza specifica del contratto preliminare di trasferimento del diritto di proprietà di un alloggio costruito in virtù di convenzione con il Comune, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla nullità della clausola di determinazione del prezzo di cessione di un immobile costruito in edilizia convenzionata.

A tal proposito, la Corte ha avuto modo di chiarire che «il prezzo di cessione degli alloggi in regime di edilizia agevolata ex art. 35 l. n. 865/1971 è quello massimo consentito, ma non l'unico possibile alle parti, atteso che la normativa persegue lo scopo di assicurare un alloggio alle fasce più deboli della popolazione. Ne consegue che, in presenza di un limite normativo concernente esclusivamente la fissazione del prezzo massimo, è consentito all'autonomia delle parti di concordare un prezzo inferiore a quello massimo stabilito nella convenzione Comune-costruttore stipulata ai sensi dell'art. 35 cit.» (Cass. n. 8138/2004).

Pertanto, «in materia di edilizia residenziale popolare ed agevolata, ai sensi dell'art. 35 l. n. 865/1971, la clausola di determinazione convenzionale del prezzo di cessione del diritto di superficie, prevista nel contratto preliminare tra il costruttore promittente venditore e il promissario acquirente, deve essere ritenuta nulla soltanto quando ecceda rispetto al prezzo stabilito nella presupposta convenzione tra lo stesso costruttore e l'ente territoriale, e non quando il prezzo contrattuale sia inferiore a quello stabilito nella stessa convenzione».

(tratto da: dirittoegiustizia.it)

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