Decreto PNRR convertito in legge: un primo commento alle disposizioni urgenti in materia di lavoroFonte: DL 2 marzo 2024 n. 19
06 Maggio 2024
Il Decreto PNRR IV, dedica alla materia giuslavoristica il Capo VIII della normativa in argomento, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”, il quale consta di tre articoli (nn. 29, 30 e 31), ciascuno dei quali si occupa di apportare modifiche a tre ambiti diversi di tale disciplina:
È sin d'ora possibile osservare come il Legislatore abbia, in linea generale, ripercorso le novità inizialmente introdotte con il decreto legge e, successivamente, abbia apportato minime modifiche in sede di conversione. Di seguito, analizziamo le previsioni di maggiore interesse presenti all'interno della Legge di conversione, così da avere un quadro completo degli interventi significativi che tale aggiornamento normativo comporterà sul piano pratico. Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare Art. 29 – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
Inoltre, è stato inserito, all'art. 1 della l. n. 296/2006 un nuovo comma 1175-bis, che consente il mantenimento dei diritti ai benefici di cui al comma precedente in caso di regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi eventualmente violati dal datore di lavoro ove ciò avvenga entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. Nei casi, invece, ove la regolarizzazione non sia consentita, il datore di lavoro sarà costretto alla restituzione dei benefici ottenuti per un valore che non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio a quest'ultimo applicato. La previsione qui evidenziata è volta a condizionare in maniera più stringente non solo la concessione, ma anche il mantenimento dei benefici in questione in favore dei soli datori di lavoro che siano in regola con gli adempimenti in materia di gestione dei rapporti di lavoro. Inoltre, il legislatore ammette una sorta di “area di tolleranza” per coloro che, pur avendo commesso tali violazioni, abbiano, tuttavia, regolarizzato la propria posizione entro i termini consentiti.
La norma, inoltre, conferma la solidarietà tra committente e appaltatore anche nei casi in cui la somministrazione sia posta in essere da soggetti a ciò non autorizzati ai sensi di legge, nonché in relazione ad appalti e distacchi privi dei requisiti normativi che li rendano validi. Tale previsione denota la chiara volontà di uniformare il trattamento economico riconosciuto a lavoratori adibiti a una medesima attività e nella stessa area geografica, indipendentemente da ipotesi – anche lecite – di decentramento produttivo.
- l'esercizio non autorizzato delle attività delle agenzie di somministrazione di lavoro è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di Euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da Euro 600 fino a Euro 3.000); - l'esercizio non autorizzato delle attività di ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione (art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 276/2003) è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 900 a Euro 4.500 (se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da Euro 300 a Euro 1.500); - nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati o diversi da quelli previsti dalla norma menzionata, o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di Euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione; - nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti di legge, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di Euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Inoltre, sono inseriti alcuni nuovi commi all'art. 18 del d.lgs. n. 276/2003, i quali prevedono ulteriori sanzioni per condotte fraudolente nell'ambito dell'intermediazione del personale. Più nello specifico:
Si tratta, come immediatamente desumibile, di un chiaro inasprimento del sistema sanzionatorio dedicato ai trasgressori della normativa in tema di somministrazione. Naturalmente, sarà necessario attendere l'applicazione pratica di tali nuove prescrizioni per appurare se la previsione di sanzioni ancora più stringenti avrà avuto lo sperato effetto deterrente nei confronti dei datori di lavoro inadempienti, o se, come spesso accaduto, si risolverà in una forma di populismo penale. Gli accertamenti ispettivi: la Lista di conformità INL
I datori di lavoro ai quali è stato rilasciato l'attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, a ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL. Come evidente, la lista di conformità introdotta dai commi 7-9 dell'art. 29 del testo normativo in argomento è uno strumento attraverso il quale l'Istituto parrebbe voler ridurre i controlli nei confronti delle imprese risultate rispettose delle norme vigenti per un determinato periodo. Se, da un lato, tuttavia, tale novità allenterebbe l'impegno amministrativo dell'Istituto (con la possibilità che esso si concentri sulle casistiche di maggiore rilievo e potenzialmente più problematiche), dall'altro, tale attestazione risulta alquanto precaria, soffrendo le ampie eccezioni delle richieste di intervento e delle ipotesi investigative disposte dalla magistratura. Il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti: la “patente a punti”
A partire dal 1° ottobre 2024, infatti, saranno tenuti al possesso della c.d. patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operino nei cantieri temporanei o mobili definiti all'art. 89, comma 1, lett. a) del Testo Unico, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. La patente sarà rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, è sufficiente il possesso di un documento equivalente, riconosciuto, alternativamente, dall'autorità del Paese d'origine o secondo la legge italiana. Al fine della richiesta di rilascio della patente, le imprese e i lavoratori autonomi dovranno attestare il possesso dei requisiti indicati tramite una autocertificazione secondo le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, con la possibilità di svolgere le attività oggetto della richiesta stessa anche nelle more della rilascio della patente. La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti, essendone sufficienti almeno quindici per l'esecuzione delle attività. Tale punteggio subisce decurtazioni in base alle risultanze dei provvedimenti definitivi (e.g., sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzioni) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, in base a una tabella di valori indicati in allegato al decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Se nei cantieri in argomento si verificano infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. La norma prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, emanerà dei decreti ministeriali che individueranno:
Osservazioni Quella appena descritta è certamente la disposizione di maggiore novità del decreto legge “PNRR IV”, qui analizzato. All'esito della lettura del testo normativo, tuttavia, alcuni dubbi sorgono circa la futura applicazione di tale istituto. In particolare, deve sottolinearsi come alcuni elementi centrali per la efficace realizzazione di tale progetto siano ancora da definirsi attraverso i decreti che il testo promette che verranno emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. V'è da sperare che le tempistiche di adozione siano coerenti con la data del 1° ottobre 2024, a partire dalla quale il sistema dovrebbe essere pienamente operativo. Basti ricordare, infatti, quanto avvenuto in occasione dell'adozione delle nuove procedure di comunicazione in tema di smart-working e del continuo rimandare la data di avvio dei relativi processi informatici, causato dalla mancata ultimazione della piattaforma ministeriale a ciò dedicata. Inoltre, ai predetti decreti è demandata anche l'indicazione dei limiti – non previsti nella norma e non enumerati nella delega – in base ai quali l'INL potrà sospendere la patente dell'appaltatore e, conseguentemente, la possibilità di questi di esercitare liberamente la propria libertà di impresa (con connessi dubbi di costituzionalità di un tale intervento in sede amministrativa, peraltro, in una fase puramente cautelare). Infine, leggendo la norma, sembrerebbe che anche le imprese e i lavoratori autonomi che, alla data di entrata in vigore, siano ancora parte di procedimenti pendenti dovuti alla violazione delle previsioni di legge in tema di salute e sicurezza sul lavoro possano, nonostante tale eventuale condizione, richiedere il rilascio di una patente senza alcuna decurtazione di punteggio. Ricordiamo, infatti, che ai fini dell'emissione della stessa è sufficiente la mera autocertificazione dei requisiti richiesti dalla normativa ed è, in ogni caso, consentita l'esecuzione dell'attività nelle more del rilascio dell'attestato. Pertanto, stante le perplessità che precedono, risulterà di particolare importanza non solo la normativa attuativa del decreto che sarà dettata in sede ministeriale, ma, soprattutto, una maggiore incisività ed effettività dell'attività ispettiva degli Enti. In mancanza di un tale impegno, lo sforzo profuso nella ideazione di tale nuovo articolato sistema, invece che garantire una maggiore tutela dei dipendenti nei luoghi di lavoro, finirà per tradursi in un ulteriore orpello burocratico, senza reale efficacia applicativa. |