Applicabilità della mediazione obbligatoria e delegata al giudizio di opposizione a precetto

28 Maggio 2024

Per il Tribunale di Verona, la mediazione può essere demandata anche nei giudizi di opposizione a precetto perché l'esecuzione non è ancora iniziata e ad analoga conclusione deve giungersi anche nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria.

Massima

Il procedimento di mediazione demandata può trovare applicazione anche ai giudizi di opposizione a precetto che non rientrano tra le eccezioni al principio generale della possibilità̀ di demandare la mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010. L'art. 5, comma 4 lett. e), difatti, contempla tra le eccezioni i soli «procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata», sicché dal suo ambito esulano le opposizioni a precetto che vengono introdotte prima dell'avvio dell'esecuzione e postulano che un'esecuzione forzata non sia pendente.

La fattispecie

In un giudizio di opposizione a precetto, il giudice ordinava all'attore di presentare la domanda di mediazione demandata, opportunamente rinviando la prosecuzione del giudizio ad una udienza successiva. A quest'ultima il giudice rilevava il mancato esperimento del tentativo di mediaconciliazione, per cui si poneva la questione attinente alla possibilità di applicare o meno al giudizio di opposizione a precetto l'art. 5, comma 4 (ora 6), lett. e), d.lgs. n. 28/2010 secondo cui la mediazione obbligatoria e quella demandata non operano «nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata». 

 Le questioni affrontate e il contrasto in giurisprudenza

Stando alla lett. e), dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010 (sino al 30 giugno 2023 la norma era contenuta nel comma 4 dell'art. 5, cit.), la mediazione obbligatoria e quella delegata non operano «nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata».

Come si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 28/2010, la scelta legislativa è giustificata dalla loro stretta interferenza con l'esecuzione forzata. «Consentire o, peggio, imporre la dilatazione nella fase processuale in cui la soddisfazione del singolo diritto è più prossima significherebbe aprire la strada a manovre dilatorie da parte dei debitori esecutati».

La norma sembra pertanto chiara nell'escludere la mediazione obbligatoria e demandata in tutti i giudizi collegati all'esecuzione forzata, compreso dunque l'opposizione a precetto, in quanto quest'ultimo atto è finalizzato proprio a preannunciare l'esecuzione nella speranza di evitarla in extremis.

Sennonché, non mancano pronunce in senso contrario, come quella che si annota.

Primo orientamento (minoritario) Secondo orientamento (maggioritario)

Trib. Verona, 2 marzo 2023

La mediazione può essere demandata anche nei giudizi di opposizione a precetto perché l'esecuzione non è ancora iniziata e ad analoga conclusione deve giungersi anche nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria. 

Si tratta di una decisione che pare essere isolata non essendo stati rinvenuti precedenti analoghi.

Trib. Lecco, 13 ottobre 2021, n. 532

Deve escludersi che il giudizio di opposizione a precetto sia soggetto al previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione a pena di improcedibilità dell'azione.

Si tratta dell'orientamento prevalente (analogamente Trib. Vicenza, 8 giugno 2022, n. 998; Trib. Vicenza, 10 ottobre 2018, con riguardo alle procedure esecutive).

 La soluzione proposta

Il giudice, rilevato che nessuna delle parti aveva dato seguito al suo ordine, rileva l'improcedibilità del giudizio.

A favore della tesi patrocinata, oltre al dato letterale della formulazione dell'art. 5, comma 4, lett. e) d.lgs. n. 28/2010, vi è anche la considerazione che il carattere eccezionale della norma impedisce l'interpretazione analogica delle previsioni in essa al di là dei casi espressamente contemplati; a ciò si aggiunga l'indiscusso favor manifestato dal legislatore per l'istituto della mediazione, il quale costituisce anch'esso un elemento contrario all'interpretazione estensiva del regime delle eccezioni al potere giurisdizionale di demandare la mediazione. Ancora, si consideri che «mentre gli incidenti di cognizione che si innestano nell'ambito del processo esecutivo devono essere decisi speditamente per l'intrinseca attitudine del processo esecutivo a mutare la realtà materiale adeguandola al diritto e per la connessa necessità di evitare che si protraggano situazioni d'incertezza che possono pregiudicare la stabilità degli effetti dell'azione esecutiva già iniziata, analoga esigenza non sussiste nel giudizio d'opposizione a precetto in cui l'esecuzione forzata non è ancora cominciata e, in caso di concessione della misura sospensiva, potrebbe non iniziare per tutto il giudizio di primo grado». Infine, la durata del procedimento di mediazione è del tutto compatibile con la durata ragionevole del processo di opposizione a precetto. Peraltro, il procedimento di mediazione, anche demandata dal giudice, rappresenta lo strumento migliore per evitare l'inizio dell'esecuzione, così raggiungendo «quei risultati deflattivi di accesso alla risorsa giustizia che, invece, non possono essere realizzati nella fattispecie di cui all'art. 5, comma 4, lett. e), del d.lgs. n. 28/2010 in cui il processo esecutivo, con i correlativi ingenti costi, è oramai stato intrapreso ed in cui l'incidente di cognizione all'esecuzione deve essere deciso in tempi spediti per evitare un ulteriore allungamento dei tempi della pendenza del processo esecutivo».

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