Nessun obbligo di notifica di un nuovo preavviso in caso di sospensione dell’esecuzione per rilascio iniziata e poi ripresa

24 Ottobre 2023

Per il Tribunale di Larino non sussiste un obbligo di notificare un nuovo avviso di rilascio in caso di sospensione dell’esecuzione già iniziata con un primo accesso e successivamente ripresa.

Massima

Nelle procedure esecutive per consegna o rilascio, la sospensione della procedura, ad opera del giudice dell'esecuzione adito con una opposizione esecutiva, e la sua successiva revoca, ad opera del medesimo giudice, non impongono, ai fini della prosecuzione delle operazioni, la notificazione di un nuovo preavviso di rilascio.

In tema di esecuzione forzata, le nullità processuali intanto rilevano, in ossequio ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, in quanto abbiano pregiudicato un concreto interesse della parte che le stigmatizza, pregiudizio che deve essere almeno oggetto di allegazione.

La fattispecie

Nell'ambito di una esecuzione per rilascio, viene proposta opposizione dall'esecutata, la quale, sulla premessa di non avere ancora assunto la qualità di erede del debitore esecutato, eccepisce la nullità del preavviso di rilascio e della relativa notificazione effettuati nei suoi confronti, visto che l'istante si era irritualmente avvalsa dell'art. 477 c.p.c., in quanto quella modalità è utilizzabile solo per notificare titolo esecutivo e precetto, riferendosi peraltro ai soli eredi e non anche ai chiamati all'eredità.

Oltre a ciò, aggiunge che la creditrice procedente aveva già notificato titolo esecutivo, precetto e preavviso di rilascio alla propria de cuius, la quale tuttavia aveva proposto opposizione avverso quest'ultimo ottenendo la sospensione con decreto inaudita altera parte, poi revocata con successiva ordinanza, con la quale il giudice aveva assegnato un termine per l'introduzione del giudizio di merito e rimesso gli atti per il prosieguo. Sennonché, nelle more del decesso del debitore, nessun provvedimento veniva emanato, sicché, ad avviso dell'opponente, la procedura originaria doveva dichiararsi estinta per inattività delle parti, con la conseguenza che la notifica di un nuovo preavviso di rilascio nei suoi confronti doveva ritenersi illegittima anche per la circostanza che essa non era stata preceduta da una nuova notifica del titolo esecutivo e del precetto, così come disposto dall'art. 477 c.p.c.

 Le questioni affrontate

Essendo l'esecuzione per rilascio una attività materiale, ad opera dell'ufficiale giudiziario, di immissione nel possesso del bene in favore dell'avente titolo, ci si chiede se, una volta revocato il decreto di sospensione dell'esecuzione, l'ufficiale giudiziario può riprendere le operazioni sospese su impulso del creditore.

In altre parole, se, come nel caso di specie, l'originaria procedura esecutiva ha semplicemente ripreso il suo corso, è dubbio se il creditore debba notificare un nuovo atto introduttivo: solo in caso di risposta affermativa al presente quesito, infatti, detta notifica potrebbe eseguirsi nei luoghi e nei modi indicati dall'art. 477, comma 2, c.p.c.

 La soluzione proposta

Il giudice non ritiene condivisibile l'assunto secondo il quale il creditore procedente avrebbe agito senza preliminarmente provvedere alla rinotifica del titolo esecutivo e del precetto, giacché esclude che la procedura instaurata a danno del debitore poi deceduto fosse andata estinta. 

Per il giudice, infatti, la revoca della sospensione disposta inaudita altera parte costituisce un atto di prosecuzione dell'azione esecutiva precedentemente intrapresa ed ancora pendente, per cui non era necessario (ri)notificare titolo esecutivo e precetto, né tantomeno un nuovo preavviso di rilascio. Tale conclusione si giustifica anche alla luce degli orientamenti espressi in tema dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, a mente della quale “in tema di procedura esecutiva per consegna o rilascio, il preavviso prescritto dall'art. 608 c.p.c. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente all'immissione in possesso del creditore procedente, sicché non sussiste un obbligo di nuovo avviso in caso di sospensione dell'esecuzione già iniziata con un primo accesso e successivamente ripresa (Cass. civ. n. 17674/2019; Trib. Bari 4 gennaio 2012, n. 21; Cass. civ. n. 22441/2011; Cass. civ. n. 10566/2007; Cass.  civ. n. 10882/1995). Dunque, la notifica del nuovo preavviso di rilascio, asseritamente viziata, non era neppure necessaria. Infine, occorre rilevare che le nullità processuali intanto rilevano, in ossequio ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, in quanto abbiano pregiudicato un concreto interesse della parte che le stigmatizza, pregiudizio che deve essere almeno oggetto di allegazione. Afferma la decisione che «la funzione del sistema processuale è quella di assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti attraverso le regole che lo governato, evitando che esse si risolvano in inutili orpelli». Proprio per questo, con l'opposizione agli atti esecutivi il debitore «non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato» (cfr. Cass. civ. n. 11290/2020; Cass. civ. n. 3967/2019; Cass. civ. n. 19105/2018; Cass. civ. n. 24291/2017).

Pertanto, a nulla rileva il decesso del debitore esecutato successivo all'inizio dell'esecuzione; nel processo esecutivo, infatti, non trovano applicazione gli artt. 299 e 300 c.p.c.: decesso del debitore esecutato, quindi, non produce alcun effetto interruttivo, cui far seguire un onere di riassunzione a cura o nei confronti dei successori.

Il creditore procedente, dunque, non è incorso in alcuna inerzia costitutiva della estinzione della procedura giacché, fermo restando il diritto degli eredi ad intervenire nella procedura, questi non aveva neppure l'onere di notificare loro gli atti della procedura.

Il giudice, pertanto, rigetta l'istanza di sospensione proposta con l'opposizione fissando un termine per l'introduzione del giudizio di merito, considerato che le nullità eccepite, ove pure esistenti, non sono state accompagnate dall'indicazione di quale concreto pregiudizio ne sarebbe derivato, anche solo sul piano potenziale.

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